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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Torino

Processo tributario - Parti - Intervento volontario - Deposito documenti - Limiti - Sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato il principio secondo cui l'interveniente volontario non può depositare liberamente documenti e memorie fino all'udienza, ma deve rispettare i termini e le preclusioni stabiliti dall'art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992. L'intervento è quindi astrattamente ammissibile sino all'udienza di discussione, ma non consente di eludere le scansioni processuali già previste per le altre parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda i limiti temporali e processuali dell'intervento volontario nel processo tributario. Sebbene l'intervento possa essere effettuato fino all'udienza di discussione, l'interveniente è soggetto alle medesime preclusioni previste per le altre parti, comprese quelle relative al deposito di documenti e memorie quando la controversia è trattata in pubblica udienza.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Disciplina l'intervento volontario nel processo tributario e consente l'intervento sino all'udienza di discussione, nel rispetto delle regole processuali applicabili.

  • Art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce i termini per il deposito di documenti e memorie in relazione alla trattazione in pubblica udienza. Tali termini e preclusioni si applicano anche all'interveniente volontario.

  • Art. 105 c.p.c.

    Disciplina l'intervento volontario nel processo civile e costituisce riferimento generale per la partecipazione di un terzo al giudizio.

  • Art. 268 c.p.c.

    Prevede che l'interveniente volontario debba accettare il processo nello stato in cui si trova, con le conseguenti preclusioni già maturate.

Massime di principio

  • L'intervento volontario può essere presentato fino all'udienza di discussione solo se la normativa processuale lo consente, ma il terzo entra nel processo nello stato in cui si trova.
  • L'interveniente non può recuperare termini già scaduti né introdurre tardivamente documenti o memorie oltre le scadenze previste per le parti originarie.
  • La possibilità di intervenire fino all'udienza non equivale alla possibilità di compiere qualsiasi attività processuale fino a quel momento.
  • Prima di depositare documenti o memorie, l'interveniente deve verificare i termini specifici previsti per il rito tributario e la modalità di trattazione della causa.
  • Il mancato rispetto delle preclusioni può comportare l'inammissibilità o l'inutilizzabilità delle produzioni tardive, anche se l'intervento in sé è tempestivo.

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