Sentenza del 08/01/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Parti - Intervento volontario - Deposito documenti - Limiti - Sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui l'interveniente volontario non può depositare liberamente documenti e memorie fino all'udienza, ma deve rispettare i termini e le preclusioni stabiliti dall'art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992. L'intervento è quindi astrattamente ammissibile sino all'udienza di discussione, ma non consente di eludere le scansioni processuali già previste per le altre parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda i limiti temporali e processuali dell'intervento volontario nel processo tributario. Sebbene l'intervento possa essere effettuato fino all'udienza di discussione, l'interveniente è soggetto alle medesime preclusioni previste per le altre parti, comprese quelle relative al deposito di documenti e memorie quando la controversia è trattata in pubblica udienza.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Disciplina l'intervento volontario nel processo tributario e consente l'intervento sino all'udienza di discussione, nel rispetto delle regole processuali applicabili.
Art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
Stabilisce i termini per il deposito di documenti e memorie in relazione alla trattazione in pubblica udienza. Tali termini e preclusioni si applicano anche all'interveniente volontario.
Art. 105 c.p.c.
Disciplina l'intervento volontario nel processo civile e costituisce riferimento generale per la partecipazione di un terzo al giudizio.
Art. 268 c.p.c.
Prevede che l'interveniente volontario debba accettare il processo nello stato in cui si trova, con le conseguenti preclusioni già maturate.
Massime di principio
- L'intervento volontario può essere presentato fino all'udienza di discussione solo se la normativa processuale lo consente, ma il terzo entra nel processo nello stato in cui si trova.
- L'interveniente non può recuperare termini già scaduti né introdurre tardivamente documenti o memorie oltre le scadenze previste per le parti originarie.
- La possibilità di intervenire fino all'udienza non equivale alla possibilità di compiere qualsiasi attività processuale fino a quel momento.
- Prima di depositare documenti o memorie, l'interveniente deve verificare i termini specifici previsti per il rito tributario e la modalità di trattazione della causa.
- Il mancato rispetto delle preclusioni può comportare l'inammissibilità o l'inutilizzabilità delle produzioni tardive, anche se l'intervento in sé è tempestivo.
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