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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00898/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità, ritenendo violato l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. per l'indeterminatezza delle censure. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/05/2024, ma l'unico motivo di ricorso è formulato in termini generici: si lamentano presunte violazioni di legge e carenze motivazionali senza indicare con precisione quali doglianze prospettate in appello sarebbero state omesse o mal valutate dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non sviluppa una critica argomentata e specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale è ritenuta logicamente corretta sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile per indeterminatezza.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come base della sanzione di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, con puntuale confronto con la motivazione della decisione di merito.
  • È inammissibile il ricorso che deduca in modo generico violazioni di legge o vizi motivazionali senza chiarire quali affermazioni della sentenza impugnata siano erronee e per quali ragioni.
  • Il requisito di specificità dei motivi richiede l'indicazione concreta delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna censura; il giudice di legittimità non può supplire alla genericità del ricorso individuando autonomamente i rilievi non chiaramente esposti.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logicamente corretta e il ricorso non contesti in modo puntuale tale motivazione, la declaratoria di inammissibilità è conseguenza processuale fisiologica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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