Cassazione Penale, Sentenza n. 43060/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per tentata rapina aggravata deducendo vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito ai ricorrenti un ruolo decisivo nell'azione criminosa invece di riconoscere un contributo marginale/logistico; chiedevano una rivalutazione del loro ruolo e una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo prospettato si risolvesse in una mera richiesta di riconsiderazione della valutazione della prova e non evidenziasse illogicità manifesta o errori decisivi nel percorso motivazionale della Corte d'appello. La Corte territoriale aveva valorizzato una pluralità di elementi convergenti (avvistamento dei ricorrenti nei minuti precedenti la tentata rapina insieme ai materialmente responsabili; Pezzullo custodiva il motociclo usato per la rapina; contraddizioni nelle dichiarazioni degli appellanti; contatti telefonici; progettazione di un alibi) che, nel loro complesso, giustificavano la conferma della responsabilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto
Il richiamo norma indica che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto, procedura ammessa dal decreto; non incide sul merito ma sulla modalità di trattazione del ricorso.
alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente
La Corte ha applicato l'art. 616 per imporre ai ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria (euro 3.000) in ragione dell'inammissibilità delle impugnazioni.
Massime di principio
- La Suprema Corte ritiene inammissibili i motivi che si limitano a chiedere la rivalutazione della prova: per essere ammissibile un motivo di cassazione deve evidenziare errori di diritto o illogicità manifesta nella motivazione, non soltanto proporre una diversa valutazione della prova.
- Quando la decisione di merito è fondata su emergenze processuali convergenti (sopralluoghi/avvistamenti, custodia di strumenti/mezzi pertinenti al reato, contraddizioni, contatti telefonici, pianificazione di un alibi), la Cassazione è meno incline ad accogliere censure che prospettano solo una diversa lettura degli elementi probatori.
- Per impugnare efficacemente una motivazione è necessario indicare punti specifici di incoerenza, contraddizione o illogicità della motivazione che rendano la decisione intollerabile sotto il profilo giuridico, non solo discutere la valutazione di fatto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre impugnazione in Cassazione.
- Se si ritiene che il contributo dell'imputato sia marginale, occorre documentarlo con elementi probatori concreti che rendano manifesta l'inesistenza di un ruolo significativo, non limitarsi ad argomentazioni probabilistiche od alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →