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Sentenza

Sentenza n. 4050/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1402/2025 del 25 giugno 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1402/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha domandato l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni ritardo nell'esecuzione, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può disporre, su richiesta, una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individuazione della Direzione generale competente il cui responsabile è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • In caso di mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e prevedere, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte, il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
  • La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, in assenza di elementi ostativi, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulta provata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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