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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05984/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti, sottoscritta da entrambe le parti e conforme all'art. 390 c.p.c., e dell'accettazione della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c. Non è stata affrontata nel merito alcuna delle censure formulate nei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda cautelare e poi di merito proposta da una proprietaria di immobile confinante per ottenere il diritto di accesso al fondo altrui, necessario dapprima per lavori di rifinitura e impermeabilizzazione della facciata esterna e poi, scoperto in corso d'opera, per la sostituzione di un tubo ammalorato di scolo delle acque bianche. I giudici di merito avevano dapprima rigettato la domanda di merito e, in appello, l'avevano invece accolta, riconoscendo il diritto di accesso e negando l'indennità richiesta dai proprietari del fondo servente. Gli eredi della proprietaria del fondo servente hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo violazioni di norme in tema di servitù coattive e di limiti all'aggravamento della servitù, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulle nuove domande nel giudizio di merito instaurato dopo cautelare ex art. 700 c.p.c., e violazione dei parametri di liquidazione delle spese. Prima della decisione, però, le parti hanno transatto la controversia e i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per il ricorso cautelare d'urgenza volto ad ottenere l'autorizzazione all'accesso al fondo altrui per eseguire lavori indispensabili

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, essendo conforme alla norma ed accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese

  • art. 843 c.c.

    norma richiamata nei giudizi di merito come fondamento della richiesta di indennità per l'accesso al fondo altrui

  • art. 1037 c.c.

    invocato dai ricorrenti nei primi motivi insieme all'art. 1043 c.c. in tema di disciplina della servitù/accesso coattivo

  • art. 1043 c.c.

    invocato dai ricorrenti nei primi motivi insieme all'art. 1037 c.c. in tema di disciplina della servitù/accesso coattivo

  • art. 1067 c.c.

    richiamato come parametro per censurare l'asserito aggravamento della servitù

  • art. 1033 c.c.

    richiamato nel quinto motivo, sempre nel quadro della disciplina delle servitù coattive e dell'accesso al fondo

  • art. 669-octies c.p.c.

    invocato nel sesto motivo con riferimento all'instaurazione del giudizio di merito dopo il provvedimento cautelare

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in relazione alle nuove domande formulate nel merito dopo il cautelare

  • d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • d.m. 22 settembre 2014, n. 55

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

Massime di principio

  • Quando le parti depositano una rinuncia al ricorso per cassazione conforme all'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La transazione sopravvenuta tra le parti può determinare la definizione del giudizio di legittimità tramite rinuncia al ricorso, con conseguente cessazione della controversia processuale.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non statuisce sulle censure di merito né provvede sulle spese quando ciò sia escluso dalla disciplina applicata nel provvedimento.
  • Le questioni relative al diritto di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di lavori e alla eventuale indennità per l'occupazione del fondo restano assorbite se il giudizio viene estinto per rinuncia prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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