Cassazione Civile, Ordinanza n. 05984/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti, sottoscritta da entrambe le parti e conforme all'art. 390 c.p.c., e dell'accettazione della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione senza pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c. Non è stata affrontata nel merito alcuna delle censure formulate nei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda cautelare e poi di merito proposta da una proprietaria di immobile confinante per ottenere il diritto di accesso al fondo altrui, necessario dapprima per lavori di rifinitura e impermeabilizzazione della facciata esterna e poi, scoperto in corso d'opera, per la sostituzione di un tubo ammalorato di scolo delle acque bianche. I giudici di merito avevano dapprima rigettato la domanda di merito e, in appello, l'avevano invece accolta, riconoscendo il diritto di accesso e negando l'indennità richiesta dai proprietari del fondo servente. Gli eredi della proprietaria del fondo servente hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo violazioni di norme in tema di servitù coattive e di limiti all'aggravamento della servitù, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulle nuove domande nel giudizio di merito instaurato dopo cautelare ex art. 700 c.p.c., e violazione dei parametri di liquidazione delle spese. Prima della decisione, però, le parti hanno transatto la controversia e i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
richiamato per il ricorso cautelare d'urgenza volto ad ottenere l'autorizzazione all'accesso al fondo altrui per eseguire lavori indispensabili
la rinuncia al ricorso, essendo conforme alla norma ed accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
in presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza pronuncia sulle spese
norma richiamata nei giudizi di merito come fondamento della richiesta di indennità per l'accesso al fondo altrui
invocato dai ricorrenti nei primi motivi insieme all'art. 1043 c.c. in tema di disciplina della servitù/accesso coattivo
invocato dai ricorrenti nei primi motivi insieme all'art. 1037 c.c. in tema di disciplina della servitù/accesso coattivo
richiamato come parametro per censurare l'asserito aggravamento della servitù
richiamato nel quinto motivo, sempre nel quadro della disciplina delle servitù coattive e dell'accesso al fondo
invocato nel sesto motivo con riferimento all'instaurazione del giudizio di merito dopo il provvedimento cautelare
richiamato nel sesto motivo in relazione alle nuove domande formulate nel merito dopo il cautelare
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- Quando le parti depositano una rinuncia al ricorso per cassazione conforme all'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso.
- La transazione sopravvenuta tra le parti può determinare la definizione del giudizio di legittimità tramite rinuncia al ricorso, con conseguente cessazione della controversia processuale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non statuisce sulle censure di merito né provvede sulle spese quando ciò sia escluso dalla disciplina applicata nel provvedimento.
- Le questioni relative al diritto di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di lavori e alla eventuale indennità per l'occupazione del fondo restano assorbite se il giudizio viene estinto per rinuncia prima della decisione sul merito.
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