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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16053/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sostenendo l'inconcilia¬bilità tra la sua condanna (sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/11/2019, irrevocabile) e l'assoluzione irrevocabile (Tribunale di Napoli, 27/05/2021) di un concorrente, Francesco Cotugno. Piccirillo ha affermato che il compendio probatorio dei due procedimenti era il medesimo, che le posizioni degli imputati erano sovrapponibili sotto il profilo fattuale e giuridico e che la Corte d'appello di Roma non avrebbe compiuto una valutazione puntuale e motivata degli elementi indicati nella domanda di revisione, limitandosi a considerazioni generiche. Ha inoltre dedotto nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), e 634 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito e del tutto generico. Ha richiamato il principio secondo cui l'inconciliabilità ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), va intesa come incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze e non come mera contraddittorietà tra valutazioni logiche. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Roma non si fosse limitata a dire che le sentenze riguardavano imputati diversi, ma avesse motivato che l'assoluzione di Cotugno derivava dalla mancanza di elementi univoci sul suo coinvolgimento e che quella sentenza non escludeva il fatto o il coinvolgimento di altri, tra cui il Piccirillo; pertanto mancava un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici delle due pronunce. Il ricorrente non ha indicato specificamente quali fatti sarebbero incompatibili e quali, se accertati, dimostrerebbero la sua proscioglimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    L'inconciliabilità si intende come incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze. Gli elementi indicati nella domanda di revisione devono dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto; non basta il contrasto di valutazioni o di principio fra decisioni che vertono sugli stessi fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per dedurre nullità dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non specificamente confrontato con la motivazione della corte territoriale, quindi non idoneo a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 634, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (presunta nullità), ma il Collegio non ha accolto la censura per genericità e carenza di specificità nel raffronto tra i giudicati.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203

    art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203

    Citata come aggravante applicata nella sentenza di condanna di primo grado a carico del Piccirillo; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso di revisione.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione per "inconciliabilità" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) va sorretta da elementi che dimostrino un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione probatoria o una contraddizione logica.
  • Se l'assoluzione di un concorrente è motivata dalla mancanza di elementi univoci sul suo personale coinvolgimento, senza escludere il fatto o il coinvolgimento di altri imputati, ciò raramente costituisce presupposto per la revisione della condanna di un diverso concorrente.
  • Nella redazione dell'istanza di revisione occorre indicare in modo puntuale quali fatti accertati nell'altro giudicato si pongano in rapporto di oggettiva incompatibilità con i fatti accertati nella sentenza di condanna e spiegare come l'accertamento di tali fatti determinerebbe, se provati, la proscioglimento del ricorrente.
  • Le censure generiche o anapodittiche, prive di un confronto diretto e circostanziato con la motivazione della corte che ha respinto la richiesta di revisione, sono destinate all'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa processuale.
  • In situazioni di giudicati multipli e posizioni concorrenti, la strategia difensiva utile è documentare comparativamente il contenuto probatorio essenziale di entrambe le sentenze e acquisire elementi nuovi e specifici che rendano evidente l'incompatibilità oggettiva delle ricostruzioni fattuali.

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