Cassazione Penale, Ordinanza n. 00912/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata dalla Corte d'appello per un fatto qualificato come ricettazione. Uno dei ricorrenti ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come furto e non come ricettazione. L'altro ricorrente, insieme al primo per un distinto motivo, ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo in sostanza una motivazione insufficiente o illogica sulla pena e sulla valutazione delle circostanze favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva escluso altre fattispecie in mancanza di indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa. Ha poi ritenuto generici e manifestamente infondati i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche, osservando che la motivazione di merito era immune da vizi logico-giuridici, considerava il valore non trascurabile del bene ricettato e l'assenza di segni di resipiscenza, e che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può motivare valorizzando quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ricettazione può essere confermata quando manchino indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa e risulti esclusa, in concreto, la riconducibilità ad altre fattispecie invocate dalla difesa.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o infondate se si risolvono in doglianze generiche contro una motivazione immune da vizi logico-giuridici, specie quando la pena irrogata è prossima ai minimi edittali e comunque inferiore alla media.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi decisivi come il valore non trascurabile del bene e l'assenza di resipiscenza, senza dover confutare analiticamente ogni circostanza prospettata dalle parti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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