Cassazione Penale, Ordinanza n. 26525/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una rapina consumata mediante il trafugamento di un telefono. Nel ricorso ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per il fatto di lieve entità. Sosteneva, in sostanza, che le modalità concrete dell'azione avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della attenuante/lieve entità. La Corte di appello, secondo l'ordinanza, aveva invece valutato le prove e ritenuto che le caratteristiche del fatto non consentissero tale qualificazione. In cassazione il ricorso non denunciava specifiche fratture logiche o travisamenti decisivi, ma mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio per ottenere un diverso giudizio sulla sussistenza dei presupposti dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse logica e coerente con le emergenze processuali nell'escludere che il fatto, e in particolare il trafugamento del telefono, potesse essere qualificato di lieve entità. Ha inoltre osservato che il ricorrente sollecitava una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della capacità dimostrativa del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
La disposizione, come risultante dalla declaratoria della Corte costituzionale richiamata nell'ordinanza, deve consentire la diminuzione di pena quando la rapina presenti connotati di lieve entità in relazione agli indici normativi indicati.
art. 27 Cost.
Richiamato per affermare che l'assenza di una previsione di lieve entità in una fattispecie con forte variabilità degli elementi costitutivi contrasterebbe con i principi di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena.
Massime di principio
- Quando la legge o la disciplina costituzionalmente rilevante consente la qualificazione del fatto come di lieve entità, il giudice di merito deve verificare concretamente natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla tenuità del danno o del pericolo, senza arrestarsi a una valutazione astratta del titolo di reato.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove al fine di ottenere un diverso apprezzamento del fatto o dei presupposti di un'attenuante: il ricorso è ammissibile solo se indica fratture logiche, vizi motivazionali o travisamenti decisivi.
- La motivazione del giudice di merito che escluda la lieve entità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e ancorata alle emergenze processuali.
- Il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale non esonera il ricorrente dall'onere di dedurre specifici vizi della decisione impugnata; la mera invocazione della diversa lettura delle prove non integra un valido motivo di ricorso.
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