Cassazione Penale, Sentenza n. 18242/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
1) Contestazione della mancata applicazione della desistenza volontaria (artt. 56 e 629 c.p.): il ricorrente sostiene di essersi dato alla fuga volontariamente e prima dell'intervento della vittima, e quindi che l'azione estorsiva si sarebbe interrotta per sua volontà; 2) Contestazione della mancata concessione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p. e benefici ex art. 175 c.p.): si deduce che la Corte territoriale non ha valutato adeguatamente la personalità del giovane imputato, il tempo trascorso e la continuità con reati emergenti nel dibattimento, con conseguente vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato in gran parte dichiarato inammissibile o infondato: il primo motivo (desistenza volontaria) è stato respinto come manifestamente infondato, con conferma che la desistenza richiede una scelta interna non condizionata da fattori esterni e che nell'estorsione la desistenza è possibile solo in una fase di tentativo non ancora idonea a produrre il risultato. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato nei limiti indicati: la Corte di legittimità ha annullato la parte della sentenza relativa alla negazione della sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio prognostico su tale punto, rilevando carenza di motivazione sulla valutazione della personalità dell'imputato e sull'assenza di dati sul casellario. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
Disciplina la desistenza o rinuncia nel tentativo: la Corte ricorda che la desistenza volontaria richiede una scelta interna, non determinata da circostanze esterne che rendono il proseguimento impraticabile o troppo rischioso.
Norma che sanziona l'estorsione; la Corte osserva che nell'estorsione, reato di danno a forma libera, la desistenza è configurabile solo nella fase del tentativo incompiuto e non quando sono stati posti in essere atti idonei a generare il meccanismo causale dell'evento.
art. 628, comma 3 numeri 1 e 3‑bis cod. pen.
Riferimento alle aggravanti applicate in concreto dalla sentenza impugnata; la Corte prende atto delle qualificazioni contestuali al reato.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Cassazione richiede un'adeguata valutazione prognostica della personalità dell'imputato e delle circostanze, con esame del casellario e degli elementi sopravvenuti, prima di negare il beneficio.
Norma sui benefici penitenziari: la Corte richiama la necessità di motivare la decisione di negare benefici tenendo conto degli elementi personali e processuali rilevanti.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico)
Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535
Viene richiamato il principio secondo cui la desistenza volontaria richiede una decisione interiore non necessitata da circostanze esterne.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino)
Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226
Sottolinea che nell'estorsione la desistenza è generalmente esclusa quando siano stati compiuti atti idonei a determinare il meccanismo causale dell'evento; al più opera la diminuzione per recesso attivo se il reo compie atti volti a scongiurare l'evento.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio)
Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677
Richiama in termini analoghi l'impossibilità di qualificare come desistenza atti successivi all'instaurazione del meccanismo causale tipico dell'estorsione.
Massime di principio
- La desistenza volontaria richiede una decisione interna e libera di non proseguire l'azione criminosa; se l'interruzione è determinata da fattori esterni (reazione della vittima, rischio sopraggiunto, impedimento esterno) non è desistenza ma semplice interruzione forzata.
- Nel reato di estorsione la desistenza è perlomeno difficilmente configurabile se sono già stati posti in essere atti idonei a far scattare il meccanismo causale dell'evento estorsivo; in tal caso può avere rilevanza, se presenti, solo il recesso attivo (comportamenti attivi volti a impedire l'evento).
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) il giudice deve compiere un giudizio prognostico motivato sulla personalità del condannato, tenendo conto dell'età, delle circostanze del fatto, del tempo trascorso e della consultazione del casellario; la mera trasmissione di atti a un'altra Procura non esclude a priori il beneficio senza adeguata motivazione.
- La Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a specifici profili (annullamento parziale) e rinviare per un nuovo esame su quei punti; ciò non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera affermazione di responsabilità.
- In casi analoghi è strategico per la difesa produrre o evidenziare elementi sulla riabilitazione, sul decorso del tempo, su assenza di procedimenti pendenti o condanne successive (certificato del casellario), e documentare cambiamenti personali per migliorare la prospettiva di benefici come la sospensione condizionale.
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