Cassazione Penale, Ordinanza n. 20284/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/05/2024. Dal testo emerge che era stato ritenuto responsabile in relazione a condotte di cessione di sostanze stupefacenti, in un contesto ricostruttivo fondato su dati investigativi, fotogrammi e ulteriori elementi di indagine. Con il primo motivo ha contestato la tenuta della motivazione delle sentenze di merito, lamentando in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori e degli atti investigativi. Con un secondo motivo ha dedotto la mancata riqualificazione dei fatti del 2/6/2019 nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le modalità del fatto avrebbero giustificato una diversa qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione delle due sentenze di merito fosse adeguata e coerente, perché basata su un insieme di dati investigativi, compresi fotogrammi, idonei a ricostruire un contesto di cessioni di droga da parte dell'imputato insieme ad այլtri soggetti. Ha inoltre osservato che la dedotta incoerenza tra alcuni atti di indagine e quanto valorizzato in sentenza era spiegata dalle esigenze cautelative degli investigatori nelle prime redazioni degli atti. Quanto al motivo sulla mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sulle modalità dell'azione e ha rilevato che il ricorrente proponeva soltanto una diversa lettura dei dati fattuali. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La richiesta di riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità è stata ritenuta non meritevole di accoglimento, perché le modalità della condotta e il quadro fattuale ricostruito dai giudici di merito non consentivano di degradare il fatto a lieve entità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censura sulla motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti già accertati nei giudizi di merito.
- La motivazione delle sentenze conformi è sufficiente quando valorizza in modo coerente gli elementi investigativi disponibili, anche se singoli atti di indagine presentano apparenti incongruenze chiarite dal contesto complessivo dell'attività investigativa.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve confrontarsi con le modalità concrete della condotta: se i giudici di merito le ritengono incompatibili con la tenuità, la diversa prospettazione difensiva resta una mera rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
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