Cassazione Penale, Ordinanza n. 03137/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per riciclaggio, mentre le doglianze sulla derubricazione in furto e sul trattamento sanzionatorio sono state respinte perché non specifiche o manifestamente infondate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere derubricata nel diverso reato di furto, in quanto la detenzione del bene sarebbe stata diretta e immediatamente riconducibile al furto presupposto. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva e, conseguentemente, l'eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specificità, osservando che la clausola di riserva dell'art. 648 c.p. non opera se non vi sono elementi che rendano la detenzione esito diretto e immediato del furto; nel caso concreto tali elementi non risultavano. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la recidiva era già stata esclusa in primo grado e la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena era ritenuta adeguata; la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.
Norme richiamate
La clausola di riserva non opera in assenza di elementi che consentano di qualificare la detenzione come esito diretto e immediato del furto; occorrono ulteriori indici della riconducibilità non mediata della detenzione al furto presupposto.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la Corte di merito assolve adeguatamente l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
La determinazione della pena deve avvenire nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti legali.
La commisurazione della pena deve essere compiuta secondo i criteri legali di gravità del reato e personalità del reo, senza arbitrarietà o illogicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La derubricazione da riciclaggio a furto presuppone che la detenzione del bene sia dimostrata come esito diretto e immediato del furto; in mancanza di ulteriori elementi specifici, la detenzione può integrare la ricezione di cose illecite ai sensi dell'art. 648 c.p.
- La prova dell'immediata riconducibilità della detenzione al furto deve essere sorretta da elementi ulteriori e attendibili; mere allegazioni difensive non circostanziate non sono sufficienti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione risulta mancante o manifestamente illogica; non è sufficiente dissentire dalla valutazione di merito.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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