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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27343/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la detrazione dalla pena residua (relativa alla sentenza B, anni 11) del periodo di 180 giorni di liberazione anticipata già riconosciuto e scomputato in relazione a una precedente pena (sentenza A, ridotta a anni 6 e mesi 6) integralmente scontata nel periodo 2/6/2006-2/6/2008. La Procura generale aveva opposto il diniego ritenendo che il periodo in questione non potesse essere "fungibile" in favore del reato conseguente (sentenza B) perché la detenzione/pena era stata integralmente espiata prima della commissione del reato successivo; la questione è stata inoltre collegata al procedimento di scarcerazione precedentemente disposto e poi impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rileva il rapporto temporale tra la commissione del reato e il periodo di custodia/pena effettivamente scontato: i periodi di detenzione o pena espiata prima della commissione del reato per il quale si chiede la detrazione non possono essere computati a favore di tale reato. Pertanto i 180 giorni di liberazione anticipata già utilizzati in relazione alla pena della sentenza A non sono imputabili alla pena residua della sentenza B. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, codice di procedura penale

    sono in ogni caso computate, nella determinazione della pena da eseguire, soltanto "la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    La norma impedisce che periodi di detenzione o pene espiate anteriori alla commissione di un reato possano essere utilizzati per ridurre la pena relativa a quel reato. In caso di continuazione riconosciuta successivamente, la valutazione della fungibilità va riferita alla singola esecuzione relativa al reato considerato e non al trattamento derivante dalla successiva unificazione.

  • Cassazione penale, Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Rv. 273133

    non specificata integralmente nel provvedimento ma richiamata come principio consolidato

    Stabilisce che, in caso di continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o la custodia avvenuta per uno dei reati va valutata con esclusivo riferimento a quel singolo reato e non al trattamento determinato per effetto della continuazione; per il calcolo della pena complessiva va sottratto il pre-sofferto per i reati-satellite solo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena applicato.

  • Cassazione penale, Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Rv. 212215

    richiamata in motivazione

    Conferma il principio che la custodia o pena subita per un reato valutata ai fini della fungibilità si riferisce autonomamente a quel reato; ciò evita che un soggetto sfrutti crediti di pena pregressi per agevolare la commissione di fatti successivi.

Massime di principio

  • La detrazione (o fungibilità) di periodi di custodia cautelare o di pena espiata ai fini della determinazione della pena residua è ammessa solo se quei periodi sono successivi o coincidenti con la commissione del reato per il quale si chiede la detrazione; periodi interamente anteriori non possono essere utilizzati.
  • Quando la continuazione tra reati è riconosciuta successivamente, i benefici già goduti per una pena precedentemente espiata non si trasferiscono automaticamente alla pena per il reato successivo se la relativa espiazione è avvenuta prima della commissione di quest'ultimo.
  • Ai fini del calcolo della pena complessiva, il pre-sofferto per reati satellite può essere scomputato solo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena applicato in sede di continuazione, non in misura integrale se ciò comporterebbe l'uso di periodi anteriori alla commissione del reato più grave.
  • In situazioni analoghe occorre verificare scrupolosamente le date della commissione dei reati e i periodi di detenzione/pena effettivamente scontati: se esiste sovrapposizione o se la detenzione è stata subita dopo la commissione del reato più grave, la fungibilità può essere ragionevolmente invocata; in caso contrario la richiesta di scomputo sarà preclusa.
  • Per contestare un diniego in casi simili è strategico dimostrare (con certificati, documenti penitenziari e calendarizzazione dei fatti) che parte della detenzione è intervenuta dopo la commissione del reato per il quale si chiede la detrazione, ovvero che il calcolo del giudice dell'esecuzione non ha rispettato i limiti indicati dall'art. 657, comma 4.

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