Cassazione Penale, Sentenza n. 16241/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., sostituendo l'intero dispositivo con la formulazione corretta: "Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". La cancelleria è stata incaricata delle annotazioni di competenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorsi definiti con sentenza della Corte di Cassazione del 7/12/2021; si è rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza, che era stato redatto al singolare ("Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente...") anziché al plurale. Per correggere l'errore si è proceduto con la fissazione di udienza ex art. 127 c.p.p. e con la richiesta del Procuratore Generale, ai sensi delle disposizioni richiamate, per l'emendamento del vizio materiale.
Norme richiamate
È stata utilizzata per disporre la fissazione dell'udienza finalizzata alla correzione dell'errore materiale; dal testo si evince che tale ricorso alla fissazione d'udienza è la procedura prevista per affrontare la rettifica formale della sentenza.
Riconosciuto come la norma che consente la correzione di errori materiali nel provvedimento giudiziario; la Corte ha applicato questa disposizione per emendare il dispositivo senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
Richiamato nella requisitoria del Procuratore Generale; dal contesto risulta che è stato invocato per legittimare la modalità o la tempestività della requisitoria relativa alla correzione, nell'ambito delle norme introdotte con i decreti emergenziali richiamati.
artt. 1 e 7 del decreto-legge n.105 del 2021
Anche questi articoli sono richiamati nella requisitoria del Procuratore Generale; dal testo emerge che sono stati menzionati quale fondamento delle modalità procedurali connesse alla richiesta di correzione, in particolare in relazione a disposizioni emergenziali/procedurali vigenti al momento.
Massime di principio
- Un errore materiale nel dispositivo di una sentenza (ad es. plurale/singolare, errori di trascrizione) può essere rettificato senza riesame del merito tramite la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p.
- Per correggere formalmente una sentenza occorre seguire la procedura prevista (fissazione d'udienza, rilevazione e richiesta formale), come prevista o richiamata dall'art. 127 c.p.p.; la correzione è di natura meramente formale e non incide sul giudizio di merito.
- La presentazione o la richiesta di correzione può essere supportata dall'intervento/istanza del Procuratore Generale; le norme emergenziali richiamate nel provvedimento possono disciplinare modalità procedurali specifiche (es. termini, modalità di deposito o requisitoria).
- La correzione di un errore materiale non costituisce nuovo motivo di impugnazione sul merito: mantiene invariata la sostanza della decisione originaria (ad esempio, se la sentenza aveva dichiarato i ricorsi inammissibili, la correzione non altera tale esito, ma solo la formulazione).
- Quando più parti sono interessate, è importante che il dispositivo usi correttamente il numero e le indicazioni delle parti (singolare/plurale); errori di questo tipo vanno prontamente emendati per chiarezza degli obblighi (es. condanna alle spese o a somme a carico dei ricorrenti).
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