Cassazione Penale, Ordinanza n. 17956/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, a seguito di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.U.P. di Tivoli, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico vizio: asserita mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio applicato. La Corte ha però rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene né alla volontà dell'imputato, né alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena concordata. Ha ritenuto il motivo dedotto non consentito nel perimetro dei mezzi di impugnazione esperibili contro il patteggiamento. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità "senza formalità".
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una decisione resa ai sensi di tale istituto
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
richiamata quale fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità"
artt. 73, comma 4, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norme incriminatrici poste a base del reato per cui è stata applicata la pena
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
- La censura relativa alla motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'illegalità della pena o il difetto di correlazione tra richiesta e decisione.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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