Cassazione Penale, Sentenza n. 25560/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna verso la Spagna per due motivi: 1) violazione del principio di proporzionalità del mandato d'arresto europeo e mancato esperimento preventivo di misure meno invasive (in particolare l'ordine europeo d'indagine per audizione a distanza), che avrebbero potuto soddisfare l'esigenza processuale senza privazione della libertà; 2) contrasto tra l'art. 19 lett. b) della legge n. 69/2005 (che dispone la riconsegna per l'esecuzione della pena dopo il processo concluso) e la decisione quadro 2022/584/GAI (che richiede la restituzione "dopo essere stata ascoltata"), con la tesi che la norma interna sarebbe più sfavorevole e dunque non applicabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo e accolto il primo. In particolare ha ritenuto che l'art. 19, comma 2, legge n. 69/2005 codifica correttamente la nozione secondo cui la restituzione per l'esecuzione della pena si riferisce all'esaurimento del giudizio nello Stato emittente (sentenza definitiva/esecutiva) e non alla mera audizione. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il mandato d'arresto debba essere sottoposto al principio di proporzionalità: prima dell'esecuzione occorre verificare se sia possibile una forma meno invasiva (es. partecipazione a distanza) e, se non praticabile o esperita inutilmente, procedere alla consegna. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta per riesame, con l'indicazione di acquisire eventualmente informazioni integrative allo Stato emittente (ai sensi dell'art. 16 legge n. 69/2005) circa la possibilità tecnica e giuridica di partecipazione a distanza; il mandato potrà essere eseguito solo se detta partecipazione risulti non possibile.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 19, comma 2
La norma va letta nel senso che la riconsegna per l'esecuzione della pena è collegata all'esaurimento del processo nello Stato emittente (sentenza esecutiva), non alla mera audizione dell'imputato
decisione quadro 2022/584/GAI (strumento quadro sull'ordine europeo di arresto)
Stabilisce il quadro di riconoscimento reciproco; la Corte di giustizia richiede che l'emissione del mandato sia proporzionata e che si valutino misure alternative meno invasive; prevede la tutela in caso di condanna in absentia (rinnovazione del processo)
d.lgs. n. 108 del 2017, art. 7
Normativa di attuazione che disciplina strumenti di cooperazione giudiziaria (richiamata rispetto al rispetto dei principi e delle garanzie nella cooperazione)
d.lgs. n. 108 del 2017, art. 18, comma 1
Regola l'ordine europeo d'indagine (o.e.i.) e la possibile audizione mediante videoconferenza, ma è principalmente uno strumento investigativo/probatorio e non può automaticamente sostituire la presenza fisica richiesta dall'ordinamento dello Stato emittente
art. 18-ter legge n. 69 del 2005 / art. 4-bis decisione quadro 2022/584/GAI
Prevedono la possibilità di rinnovazione del processo in caso di condanna in absentia, confermando la necessità di garanzie rispetto alla partecipazione dell'imputato
Consente di richiedere informazioni integrative allo Stato emittente; la Corte ha indicato di avvalersi di tale procedura per accertare la concreta possibilità di partecipazione a distanza
Giurisprudenza CJEU (sentenze C-508/18 e C-82/19, OG e PI; sentenza C-414/20, MM)
La Corte di giustizia esige che le autorità emittenti valutino la proporzionalità del mandato e l'esistenza di misure alternative meno invasive, considerando gli elementi specifici di ciascun caso
Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.), artt. 5 e 34 par. 2 lett. b)
Richiamati dalle parti in relazione ai principi generali dell'Unione e alle garanzie procedurali, ma non hanno determinato un prevalere della norma UE sulla lettura data dalla Corte al diritto interno nel caso di specie
Massime di principio
- Prima di eseguire un mandato d'arresto europeo finalizzato alla partecipazione dell'imputato a un processo, le autorità devono valutare la proporzionalità della misura e l'esistenza di alternative meno invasive (es. partecipazione a distanza).
- L'ordine europeo d'indagine (o.e.i.) è uno strumento investigativo/probatorio e non può automaticamente sostituire la consegna quando l'ordinamento dello Stato emittente richiede la presenza dell'imputato per garantire il pieno contraddittorio.
- La dizione "dopo essere stata ascoltata" va interpretata, ai fini della restituzione per esecuzione della pena, come collegata all'esaurimento del processo nello Stato emittente (sentenza esecutiva) e non alla mera audizione preliminare.
- Se sussiste dubbio sulla possibilità tecnica o giuridica di partecipazione a distanza, il giudice nazionale deve chiedere chiarimenti allo Stato emittente (art. 16 l.69/2005) prima di autorizzare la consegna.
- L'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto devono sempre bilanciare i principi di proporzionalità, riconoscimento reciproco e fiducia tra Stati membri: la consegna è legittima se le misure alternative sono impossibili o inefficaci.
- In casi di condotte pregresse di non collaborazione dell'imputato (es. rifiuto di comparire in videoconferenza già fissata), l'esercizio del mandato d'arresto risulta più facilmente giustificabile.
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