Cassazione Penale, Ordinanza n. 11161/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza resa all'esito di patteggiamento, con la quale era stata applicata la pena concordata in relazione ai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione e porto di arma da fuoco, detenzione di munizioni e ricettazione. La difesa ha dedotto l'illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di considerare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. La Corte ha ritenuto il motivo generico, osservando che nel patteggiamento l'erronea qualificazione del fatto è deducibile solo nei casi di errore manifesto e che non sono ammissibili censure meramente valutative in diritto non immediatamente evidenti dal testo della decisione impugnata; ha inoltre rilevato che il giudice aveva comunque affrontato la qualificazione giuridica, seppur sinteticamente, come consentito dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti
nel patteggiamento l'accordo tra le parti consente una motivazione sintetica della sentenza che recepisce l'accordo.
richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
la sentenza di patteggiamento deve dare atto della verifica dell'assenza delle cause di proscioglimento immediato previste dalla norma.
art. 27 Cost.
ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
la congruità della pena patteggiata va verificata anche in rapporto alla finalità costituzionale della pena.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente
la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone la mancanza di assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento la sentenza che recepisce l'accordo tra le parti è sorretta da motivazione sintetica, purché rechi una succinta descrizione del fatto, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.
- L'errore sulla qualificazione giuridica del fatto può essere denunciato in cassazione solo quando sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento; sono inammissibili censure che si risolvano in mere contestazioni valutative non evidenti.
- Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova, sicché il sindacato di legittimità sulla motivazione è particolarmente ristretto.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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