Cassazione Penale, Sentenza n. 41770/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la pronuncia di parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione alla rideterminazione delle pene su richiesta concorde ex art. 599-bis c.p.p. Soprattutto: Giacomo Cuomo deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 53 e 56-bis legge 24/11/1981 n.689 e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità), lamentando che la Corte ha motivato il diniego con le modalità della condotta e la recidiva senza valutare la finalità dell'istituto e l'irrilevanza dei precedenti risalenti nel tempo. Salvatore Russo Fiorito deduce violazione di legge per l'omessa valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare presentata in udienza. Vincenzo Esposito deduce inosservanza della legge (art. 129 c.p.p.) per la mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che, dopo la reintroduzione del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), le doglianze attinenti a questioni sulle quali l'imputato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato in funzione dell'accordo sono precluse in sede di legittimità. Ha precisato che, accogliendo la pena concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare su proscioglimenti per cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) né su questioni non oggetto dell'accordo; inoltre la sostituzione della pena con misure alternative (art. 53 l. 689/1981) può essere concessa nel concordato solo se è stata espressamente concordata. Ha altresì chiarito che la norma ex art. 545-bis c.p.p. (introdotta da d.lgs. 150/2022 e modificata dal d.lgs. 31/2024) non si applica al concordato in appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il concordato sulla pena in appello: la parte, rinunciando a motivi di appello sulla responsabilità, limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude in gran parte le doglianze successive in Cassazione; le questioni alle quali si è rinunciato non sono sindacabili in sede di legittimità.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le pene sostitutive della detenzione (es. lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare); nel contesto del concordato in appello tali misure alternative possono essere applicate solo se previste ed espressamente oggetto dell'accordo.
art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma collegata alle alternative alla detenzione: la sua previsione e applicazione richiedono essere parte dell'accordo sul quale si è formato il concordato in appello, altrimenti la richiesta avanzata separatamente non impone l'obbligo di accoglimento da parte del giudice.
Disciplina le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di responsabilità nell'ambito del concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla sussistenza di cause di non punibilità non oggetto dell'accordo.
Introdotto nel processo ordinario per talune fattispecie procedurali; la Corte ha stabilito che, per ragioni testuali e sistematiche, tale disposizione non si applica al concordato in appello.
Consente alla Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto l'applicazione di tali sanzioni.
Ha reintrodotto l'istituto del patteggiamento (concordato) in appello; la Corte si riferisce a questa riforma per giustificare la limitazione delle impugnazioni successive e la rilevanza della rinuncia della parte alle contestazioni sulla responsabilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Modifiche normative menzionate in relazione all'art. 545-bis; la Corte ha interpretato il quadro normativo rilevando che tali interventi non estendono l'ambito di applicazione dell'art. 545-bis al concordato in appello.
Massime di principio
- Se l'imputato accetta un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia implicitamente o esplicitamente a far valere in Cassazione molte questioni relative alla responsabilità e alle conseguenze della condotta: tali questioni diventano inammissibili in sede di legittimità.
- La richiesta di conversione della pena detentiva in misure alternative (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare) nel contesto del concordato in appello può essere accolta solo se la misura alternativa è stata espressamente parte dell'accordo sottoposto al giudice; una richiesta presentata separatamente e non contemplata nell'accordo non obbliga il giudice ad applicarla.
- Il giudice d'appello che accoglie la pena concordata non è tenuto a motivare su cause di non punibilità o su questioni non oggetto dell'accordo: tali profili non rientrano nella cognizione esercitata in virtù della rinuncia dell'imputato.
- Norme introdotte per il processo ordinario (es. art. 545-bis) non si estendono automaticamente al concordato in appello se il testo e il sistema normativo non lo prevedono espressamente.
- Le sole doglianze ammissibili contro una sentenza formatasi sulla base di un accordo in appello sono: vizi rispetto alla volontà della parte di aderire al concordato, assenza del consenso del pubblico ministero, pronuncia difforme rispetto al contenuto dell'accordo e applicazione di una pena manifestamente illegale.
- Chi propone ricorso in Cassazione in situazione di concordato in appello corre il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se le doglianze sono precluse dall'accordo.
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