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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di pignoramento presso terzi dei propri crediti, eseguito in conseguenza di alcune cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva accolto l'impugnazione principale dell'agente della riscossione e rigettato l'appello incidentale della contribuente, ritenendo regolarmente notificate le cartelle prodromiche, insussistente la prescrizione per effetto di atti interruttivi tempestivi e corretti gli importi di interessi di mora e compensi di riscossione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR deciso in camera di consiglio senza considerare l'istanza di discussione in pubblica udienza; (2) nullità della sentenza per asserita mancanza di dispositivo; (3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura del difensore dell'appellante; (4) motivazione apparente o mancante, per non avere la CTR spiegato adeguatamente il rigetto delle censure su notifica delle cartelle, prescrizione e quantificazione di interessi e compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la richiesta di discussione in pubblica udienza, per produrre effetti, deve essere notificata alle parti costituite e inoltre la ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio difensivo ne sarebbe derivato. Ha respinto il secondo motivo perché la sentenza impugnata conteneva un dispositivo per relationem e, comunque, la motivazione rendeva chiaro il contenuto decisorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'omessa pronuncia su una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., potendo al più configurare un diverso vizio; nel caso concreto, peraltro, il rigetto dell'appello principale implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse apparente: la Corte regionale aveva richiamato la produzione delle relate di notifica, la genericità dell'eccezione di prescrizione e la determinazione periodica per decreto ministeriale di interessi e compensi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

    La richiesta di discussione in pubblica udienza, per produrre i propri effetti nel processo tributario, deve essere notificata a cura dell'istante alle parti costituite; il mero deposito non basta.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    La disciplina della discussione in appello nel processo tributario opera per rinvio alle regole previste per il primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per error in procedendo tutela solo il concreto pregiudizio al diritto di difesa e non un interesse astratto alla regolarità formale del processo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia rileva per il mancato esame di domande o eccezioni di merito; la mancata decisione su questioni puramente processuali non integra, di regola, tale vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva solo se la motivazione è assente o meramente apparente, cioè non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È sufficiente una motivazione che raggiunga il minimo costituzionale, cioè che renda percepibile la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere notificata alle altre parti costituite; il solo deposito dell'istanza non è sufficiente a impedire la decisione in camera di consiglio.
  • La nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo è deducibile solo se la parte indica un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, non essendo sufficiente lamentare una mera irregolarità formale.
  • L'omessa pronuncia su una questione meramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia, che riguarda le domande e le eccezioni di merito; al più può configurare un diverso vizio da far valere come violazione di norme processuali.
  • La sentenza non è affetta da motivazione apparente quando, pur in forma sintetica, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere le ragioni del rigetto delle censure.
  • In materia di riscossione, la contestazione della notifica delle cartelle e della prescrizione deve essere specifica: la produzione delle relate di notifica e la genericità dell'eccezione possono bastare a sorreggere il rigetto della doglianza.
  • Se criteri di calcolo di interessi e compensi sono stabiliti da provvedimenti normativi o amministrativi di conoscibilità generale, la loro mancata riproduzione analitica nell'atto impugnato non comporta di per sé illegittimità o difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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