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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30110/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/04/2025 con la quale la Corte d'appello di Milano aveva respinto, come manifestamente infondata, l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge (artt. 157, 161, 179 e 420-bis c.p.p.) sostenendo che la notificazione del decreto di rinvio a giudizio era stata effettuata mediante compiuta giacenza (art. 157, comma 8) nonostante la certificata assenza temporanea del destinatario, e che tale modalità avrebbe dovuto essere sostituita dalle forme previste dall'art. 161, comma 4. Per effetto di una notificazione nulla, secondo il ricorrente sarebbe stata viziata anche la successiva dichiarazione di assenza dell'imputato e ciò avrebbe inciso sull'ammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, in quanto privo di procura speciale autenticata per la proposizione dell'impugnazione. È richiamata la regola secondo cui la richiesta di rescissione ex art. 629-bis c.p.p. deve essere presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata ai sensi dell'art. 583, comma 3; tale requisito si estende anche all'impugnazione avverso il rigetto, per effetto del rinvio all'art. 640 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata. Nel caso concreto la procura speciale allegata al ricorso autorizzava soltanto la presentazione dell'istanza di rescissione e non la proposizione del ricorso per cassazione; pertanto il difensore non risultava legittimato a impugnare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Stabilisce che la richiesta di rescissione del giudicato va presentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata (art. 583, comma 3); impone il carattere personale dell'istanza e il requisito della procura speciale a pena di inammissibilità.

  • art. 157 c.p.p.

    Regola la notificazione per compiuta giacenza; il ricorrente contestava l'uso di questa modalità nonostante la certificata assenza temporanea, ma la Corte non ha risolto la questione per difetto di legittimazione.

  • art. 161 c.p.p.

    Prevede forme alternative di notifica in caso di assenza del destinatario; il ricorrente sosteneva che tale forma avrebbe dovuto essere adottata invece della compiuta giacenza.

  • art. 640 c.p.p.

    Per effetto del rinvio, le condizioni di legittimazione previste per la revisione si applicano anche alla rescissione e alle impugnazioni relative, compreso l'obbligo della procura speciale autenticata.

  • art. 583 c.p.p.

    Disciplina l'autenticazione della procura speciale necessaria per consentire al difensore di proporre istanze straordinarie quali la rescissione del giudicato; richiesta formale obbligatoria.

  • art. 571 c.p.p.

    Limita la legittimazione alle impugnazioni in materia di revisione riconoscendo l'impugnazione al difensore dell'imputato e ribadendo la natura personale di tali rimedi; utilizzata in giurisprudenza per sostenere l'esigenza della procura speciale.

  • art. 613 c.p.p.

    Regola le modalità formali del ricorso in Cassazione (redazione, sottoscrizione), richiedendo che il ricorso sia firmato da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la riforma del 2017 non ha eliminato il carattere personale dell'istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modificò alcune norme (es. art. 613) per elevare il livello professionale richiesto in Cassazione, ma secondo la Corte non ha eliminato la natura personale e l'obbligo della procura speciale per gli istituti straordinari come rescissione e revisione.

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio di natura personale: va presentata personalmente o da un difensore munito di procura speciale autenticata; l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso e non può essere sanata in sede di Cassazione.
  • Il requisito della procura speciale deve coprire espressamente anche la proposizione dell'impugnazione (es. ricorso per cassazione) se il difensore intende svolgere tale attività oltre la mera presentazione dell'istanza di rescissione.
  • Le questioni sostanziali o procedurali (es. nullità della notifica per compiuta giacenza) non vengono esaminate se sussiste un vizio formale di legittimazione che determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il rinvio all'art. 640 c.p.p. comporta che le condizioni di legittimazione della revisione si applicano anche alla rescissione e alle impugnazioni relative; pertanto la giurisprudenza sulla revisione è richiamabile per definire i requisiti formali.
  • Le modifiche normative volte a innalzare il livello professionale dei difensori in Cassazione non hanno eliminato il carattere personale degli istituti straordinari né il requisito della procura speciale.
  • In casi simili, prima di proporre ricorso è essenziale verificare che la procura speciale sia autenticata e che il mandato copra espressamente tutte le fasi impugnatorie previste (presentazione dell'istanza e impugnazione del rigetto), per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni economiche.

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