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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14126/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltante)

La controversia

La controversia origina da un appalto pubblico per il completamento di un impianto polifunzionale, affidato a un raggruppamento di imprese e poi proseguito attraverso cessione di ramo d'azienda e successiva fusione nella società poi ricorrente. L'appaltatrice aveva iscritto varie riserve per maggiori oneri derivanti, tra l'altro, dall'anomalo andamento dei prezzi dei materiali, dalla ritardata consegna delle aree di cantiere e da sospensioni parziali dei lavori. Il Tribunale aveva riconosciuto gran parte delle pretese, mentre la Corte d'appello, dopo una rinnovazione parziale della c.t.u., aveva ridotto sensibilmente gli importi e aveva ritenuto, per la riserva n. 27, che la pretesa fosse stata sostanzialmente rinunciata con un accordo bonario, sicché per i fatti successivi sarebbe stata necessaria una nuova riserva; per alcune altre riserve aveva inoltre escluso o ridotto alcune voci di danno per difetto di prova, in particolare su presenza effettiva di maestranze e mezzi, improduttività del cantiere, mancato utile e spese improduttive. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'accordo bonario e la clausola di salvezza relativa ai benefici futuri da provvedimenti legislativi; 2) violazione di norme su responsabilità, prova e presunzioni, lamentando che il giudice di merito avesse escluso prove e presunzioni idonee e avesse invertito l'onere della prova circa le voci di costo e danno; 3) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte indicato i criteri matematici di quantificazione delle somme riconosciute a titolo di ritardata percezione dell'utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura si risolveva in una diversa lettura dell'accordo bonario e non individuava in concreto la violazione dei canoni ermeneutici; ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva qualificato la riserva n. 27 come tardiva, ma come tempestiva e però rinunciata, con necessità di nuova iscrizione per i fatti successivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; per di più il ricorso non era autosufficiente nella trascrizione dei documenti richiamati. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile poiché la motivazione della sentenza d'appello è stata considerata esistente e sufficiente, e la doglianza puntava ancora una volta a una rivalutazione del merito e dei criteri di calcolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali possono essere dedotti in cassazione solo indicando specificamente come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità e riparto della prova, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a ottenere un riesame del fatto.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa dei danni, ma la censura non è stata accolta perché mirava alla rivalutazione della quantificazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova; la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non può trasformare in cassazione la doglianza sulla prova in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La scelta di ricorrere o meno alle presunzioni semplici e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omissione di pronuncia è esclusa quando la sentenza contiene una motivazione, sia pure sintetica, sulla voce di danno liquidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Accertata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2506-quater c.c.

    "nei limiti di cui all'art. 2506 quater, u.c., cc"

    Richiamato con riferimento alla responsabilità della società risultante dalla scissione, limitata alla quota di patrimonio netto rimasta alla società scissa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando una riserva o pretesa relativa all’esecuzione di un appalto sia stata definita o rinunciata in un accordo bonario, le pretese successive riconducibili a fatti nuovi o posteriori richiedono, in linea di principio, una nuova iscrizione di riserva se il rapporto contrattuale o gli atti di definizione lo esigono.
  • La valutazione dell’idoneità della prova e il ricorso alle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia non può fondarsi sulla sola insoddisfazione rispetto ai criteri di liquidazione adottati, se la sentenza espone in modo chiaro, anche sintetico, la ragione della quantificazione e la base fattuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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