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Ordinanza

Ordinanza n. 522/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 591/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 640/2024, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro pubblicata in data 29 maggio 2024 e notificata in data 4 giugno 2024

Giustizia amministrativa202500741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva la carta docente e condannava il Ministero al pagamento dei relativi importi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero a corrispondere euro 2.500,00 a uno dei ricorrenti ed euro 500,00 a ciascuno degli altri tre, oltre alle spese di lite. Il Ministero si è costituito solo formalmente e ha prodotto comunicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale secondo cui gli importi sarebbero stati accreditati a tutti i ricorrenti e le spese legali sarebbero state pagate. Tuttavia, i ricorrenti hanno confermato l'avvenuto pagamento soltanto per uno di essi, mentre hanno contestato l'accredito per gli altri tre. È emerso quindi un contrasto tra le dichiarazioni dell'amministrazione e quelle dei ricorrenti, nonché, per due posizioni, l'indicazione di pagamenti anteriori alla notifica del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto provato con certezza l'accredito dell'importo dovuto a uno solo dei ricorrenti, poiché tale pagamento è stato confermato dalla parte interessata; ha inoltre rilevato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso. Per le altre tre posizioni, la mera comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento, anche in ragione del contrasto con quanto dichiarato dai ricorrenti. Il Collegio ha pertanto disposto incombenti istruttori: il Ministero dovrà produrre una relazione scritta dell'Ufficio Scolastico Regionale, sottoscritta dal dirigente o da funzionario delegato, documentando gli accrediti, gli importi e le date dei pagamenti relativi ai tre ricorrenti; gli stessi ricorrenti dovranno dichiarare se la sentenza sia stata eseguita e in quali termini. Gli adempimenti dovranno essere compiuti entro il 5 maggio 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 per la prosecuzione e la decisione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'amministrazione circa l'avvenuta esecuzione della decisione non è sufficiente, ove sia contestata dalla parte interessata, a dimostrare l'effettivo pagamento o adempimento; occorre produrre documentazione idonea a comprovare l'importo e la data dell'esecuzione.
  • Quando nel giudizio di ottemperanza emergono dichiarazioni contrastanti tra amministrazione e parte privata sull'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori, imponendo all'amministrazione una relazione sottoscritta dal dirigente o da funzionario delegato e chiedendo alla parte privata una dichiarazione sulle modalità e sui tempi dell'adempimento.
  • L'avvenuta esecuzione parziale o riferita soltanto ad alcuni beneficiari non consente di ritenere integralmente adempiuta la decisione giudiziaria, dovendo il giudice verificare distintamente la posizione di ciascun destinatario dell'obbligo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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