Cassazione Penale, Ordinanza n. 04121/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro. La decisione di merito aveva valorizzato la gravità dei fatti di reato già accertati, il ruolo apicale o comunque significativo all'interno di un sodalizio di tipo camorristico, la lunga durata dell'affiliazione, il coinvolgimento nelle attività illecite del clan e nei reati-scopo, nonché il rischio di riattivazione dei legami associativi una volta rientrato nel territorio di origine. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, con particolare riferimento alla persistente e attuale pericolosità sociale e alla durata della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità perché sostanzialmente diretto a ottenere una diversa rivalutazione del materiale fattuale e dei giudizi di merito compiuti dal giudice di sorveglianza sulla pericolosità sociale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammesso sollecitare una nuova valutazione del merito quando il giudice di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sul giudizio di pericolosità sociale e sulla durata della misura di sicurezza.
- La conferma o l'applicazione della libertà vigilata può fondarsi sulla gravità dei fatti pregressi, sulla stabile appartenenza a un sodalizio mafioso, sulla lunga militanza, sul ruolo ricoperto nell'associazione e sul rischio concreto di riattivazione dei legami criminosi al rientro nel territorio di origine.
- La presenza di elementi favorevoli come il tempo trascorso, la lunga carcerazione, l'assenza di carichi pendenti e la buona condotta intramuraria non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità sociale se tali elementi risultano recessivi rispetto ai dati negativi valorizzati dal giudice di merito.
- La riduzione della durata della misura di sicurezza può essere esclusa quando la durata applicata risulti già congrua rispetto all'accertamento concreto della pericolosità e non ecceda irragionevolmente i parametri di riferimento considerati dal giudice di merito.
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