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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01250/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro poi deceduto e, quindi, nei confronti degli eredi. In primo grado il Tribunale aveva condannato gli eredi al pagamento di una somma per differenze retributive, tredicesima e TFR, oltre al risarcimento del danno da omissione contributiva. La Corte d'appello di Roma, dopo CTU contabile, ha rideterminato in parte il quantum dovuto, confermando per il resto la decisione. L'erede che ha proposto appello principale e poi ricorso per cassazione ha censurato: 1) la mancata declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. e per carenza di specificità degli elementi costitutivi della domanda; 2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi; 3) l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva e altre prove che dimostrerebbero il lavoro part-time e l'assenza di straordinari, nonché l'inesistenza di una solidarietà passiva tra gli eredi. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, che aveva già escluso la nullità del ricorso introduttivo e confermato la compiutezza delle allegazioni. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme e comunque diretto a censurare non un fatto storico decisivo ma valutazioni, argomentazioni e risultanze istruttorie; il motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. è risultato privo dell'indicazione delle norme asseritamente violate e, in ogni caso, non si è misurato con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti degli altri intimati.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    il ricorso introduttivo del giudizio del lavoro deve contenere allegazioni sufficientemente specifiche; nel caso concreto la Corte di merito aveva escluso la nullità per compiutezza delle allegazioni, e la censura in cassazione è stata ritenuta generica e non confrontata con tale motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione; qui la censura è stata ritenuta impropriamente prospettata, poiché la Corte d'appello aveva invece confermato la decisione di primo grado sull'eccezione di nullità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate; la mancata specificazione rende la censura inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non sono deducibili come fatti le argomentazioni difensive, le questioni, le prove o il complesso del materiale istruttorio

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma applicabile ratione temporis

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per omessa pronuncia o nullità della sentenza deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con il contenuto della pronuncia che si assume omessa; non è sufficiente una critica generica.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
  • Quando vi è doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti di legge.
  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare con precisione le norme violate e le statuizioni della sentenza impugnata cui la censura si riferisce; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le contestazioni volte a ottenere un diverso apprezzamento delle prove, senza denunciare un error in procedendo o un vizio di legittimità specificamente configurato, non sono scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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