Cassazione Penale, Sentenza n. 8778/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 29/07/2021-29/01/2022. Il rigetto si fondava su una sanzione disciplinare (ammonimento) per aver violato il divieto di comunicazione con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità (fatto del 24/08/2021). Il ricorrente, assistito dall'avv. Giuseppe Donato, denunciava violazione di legge (art. 54 legge 354/1975) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valutato meccanicisticamente la sanzione senza considerare l'oggetto della comunicazione (questioni di salute e alimentari) e il fatto che l'interlocutore non appartenesse alla stessa organizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza e comparati con altri elementi positivi, ma ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto tale valutazione in modo congruo e logico, concludendo che l'ammonimento costituiva un vulnus di grado elevato ostativo al riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre contestato. Le valutazioni di fatto del Tribunale non sono sindacabili in questa sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 54
Richiamata dal ricorrente: il principio è che, ai fini della liberazione anticipata, i rapporti disciplinari vanno valutati nella loro concretezza e comparati con altri elementi della condotta. La Corte ha confermato il principio ma ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato correttamente tale valutazione nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le infrazioni disciplinari non devono automaticamente escludere la liberazione anticipata: vanno valutate nella loro concretezza e confrontate con eventuali comportamenti positivi nel semestre di riferimento.
- La gravità e la natura dell'infrazione (es. violazione delle regole restrittive) possono comunque essere decisive se indicano scarsa adesione al percorso rieducativo.
- La Corte di Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione, ma non recrimina valutazioni fattuali ben motivate dal giudice di merito.
- Per impugnare con successo è necessario far emergere un errore di diritto o una carenza logica/motivazionale, non solo discordanze valutative dei fatti.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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