Cassazione Penale, Sentenza n. 30677/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha osservato la normativa di recente modifica e la giurisprudenza che considera legittimo ritenere i contatori e l'energia elettrica come beni destinati a pubblico servizio (anche se erogati da soggetti privatizzati come ENEL). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Campobasso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Isernia aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) contestato a Tamasi per la recisione dei cavi elettrici del contatore ENEL esterno che alimentavano le scale condominiali e i citofoni. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che i cavi/contatori rientrano fra i beni destinati a pubblico servizio (richiamando l'art. 625 n.7 c.p.) e che, pertanto, la fattispecie è procedibile d'ufficio (art. 635 comma 2 n.1 c.p.), non essendo richiesta la querela.
Norme richiamate
per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»
La norma è stata richiamata con riferimento alla recente modifica che, per talune "cose esposte", ha introdotto la procedibilità a querela; tuttavia la Corte ha ritenuto che i contatori e i cavi per la fornitura elettrica siano beni destinati a pubblico servizio e quindi sottratti alla procedibilità a querela, restando procedibili d'ufficio.
Viene interpretato che gli elementi elencati nel n.7 includono beni funzionalmente destinati a pubblico servizio: i cavi e i contatori esterni ENEL rientrano in questa categoria e giustificano la procedibilità d'ufficio.
decreto (d.lgs) n. 31 del 19/3/2024, art.1 comma 1 lett. b) (modifica art. 635)
la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»
La modifica ha introdotto, con efficacia dal 4 aprile 2024, la procedibilità a querela per il danneggiamento su certe 'cose esposte'; la Corte tuttavia ha richiamato anche le categorie di beni che restano esclusi da tale regime se destinatari di pubblico servizio.
art. 9 comma 1 del medesimo decreto (disposizione transitoria)
"per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ... ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
La disposizione transitoria disciplina la decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza punitiva nei casi anteriori all'entrata in vigore della novella, ma non esclude che beni destinati a pubblico servizio rimangano procedibili d'ufficio.
art. 85 d.lgs. 150/2022 (richiamato)
Richiamato in relazione alla disciplina transitoria dei termini per l'istanza punitiva; la Corte segnala che i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della modifica.
Massime di principio
- Il danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio (es. contatori, linee e componenti per la distribuzione di energia) è procedibile d'ufficio anche se il gestore è una società formalmente privata: occorre verificare la natura pubblicistica del servizio.
- Dopo le modifiche legislative, bisogna sempre valutare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della norma e applicare eventuali disposizioni transitorie sui termini di querela/istanza punitiva.
- Nel contestare reati su beni collegati a forniture pubbliche, è spesso sufficiente individuare la parte offesa (es. ENEL) e la funzionalità pubblica del bene senza la necessità di formule espressive specifiche nella motivazione dell'imputazione.
- In procedure dichiarate improcedibili per difetto di querela, il ricorso in Cassazione può avere successo se emerge che il bene danneggiato è destinato a pubblico servizio e quindi sottratto al regime di procedibilità a querela.
- Per la difesa: in casi simili conviene contestare la qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio oppure far leva sulle questioni temporali relative all'applicabilità della novella normativa e alle scadenze previste dalle disposizioni transitorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →