Cassazione Civile, Ordinanza n. 15555/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società che era risultata ricorrente nel precedente giudizio di legittimità ha presentato un'istanza per far correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 21050/2020 della Corte di cassazione. Nel provvedimento era stata omessa la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante tale presupposto risultasse in atti. L'istanza non era strutturata come autonomo ricorso per correzione, ma come sollecitazione al potere della Corte di emendare d'ufficio l'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. La parte intimata, Agenzia delle entrate, è rimasta senza difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, osservando che l'omissione della distrazione delle spese derivava da mero errore materiale, poiché il presupposto della dichiarazione di antistatario era presente. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 21050/2020, ordinando che, dopo le parole "che liquida", fosse inserita la formula "e distrae in favore dell'Avvocato Pasquale Capone", con trasmissione alla cancelleria per le annotazioni di legge. Il procedimento si è concluso con accoglimento dell'istanza di correzione.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base per sollecitare la correzione, anche d'ufficio, degli errori materiali del provvedimento di legittimità; il rinvio alle forme camerali giustifica la fissazione dell'udienza con possibilità di memorie delle parti.
Il rinvio contenuto nell'art. 391-bis c.p.c. alle disposizioni dei primi due commi di questa norma è utilizzato per affermare la ritualità della trattazione camerale con notifica alle parti e facoltà di deposito di memorie, ma non di controricorso.
È richiamato come disciplina generale della correzione dell'errore materiale, utile a fondare la possibilità di emendare il provvedimento per omissione meramente materiale.
Sono evocati per affermare che la correzione dell'errore materiale può essere effettuata con le modalità proprie del procedimento di correzione degli errori materiali, anche per conseguire la distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando il relativo presupposto risulti dagli atti, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali del provvedimento della Corte di cassazione, la parte intimata non ha facoltà di proporre controricorso, ma solo di depositare memorie nei modi previsti dalla disciplina camerale richiamata.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche per un provvedimento già definito, quando l'emenda serva a rendere il dispositivo conforme al contenuto effettivo della decisione e agli atti del processo.
- La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario può essere inserita nel dispositivo mediante correzione materiale se la relativa pronuncia sia stata omessa per mera svista e non manchi il presupposto sostanziale per la sua attribuzione.
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