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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44044/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Letizia era stato condannato dal GUP di Napoli nord, con rito abbreviato (sentenza 24/09/2019), per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (frode fiscale tramite fatture per operazioni inesistenti), alla pena di 8 mesi di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20/06/2023. Con il ricorso per cassazione il difensore contestava (i) il diniego dell'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie e (ii) il mancato riconoscimento del beneficio della "non menzione", oltre a censurare la motivazione ritenuta insufficiente/contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo rilievo ha osservato che la sentenza di primo grado aveva comunque disposto la sospensione (da intendersi condizionale ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p.) e che la sospensione condizionale, secondo l'art. 166 c.p., opera sia sulle pene principali sia sulle pene accessorie: la doglianza risultava quindi priva di interesse. Sul secondo punto, relativo alla "non menzione", la Corte ha ritenuto che il beneficio non rientri automaticamente nella formula sintetica "pena sospesa" e che il giudice di merito non abbia motivato il diniego; tuttavia in appello il difensore non aveva articolato specificamente le doglianze su quel profilo, limitandosi a riferimenti generici, sicché la doglianza è divenuta inammissibile per carenza di specificità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 74/2000, art. 2

    Norma che disciplina il reato fiscale contestato (operazioni inesistenti/frode fiscale); individua la fattispecie materiale cui è imputato il ricorrente.

  • Codice penale, art. 163 e ss.

    Richiamati per indicare la disciplina della sospensione della pena; la sentenza di primo grado ha disposto la sospensione che va interpretata alla luce di tali disposizioni.

  • Codice penale, art. 166, comma 1

    Prevede che la sospensione condizionale opera sia con riferimento alle pene principali sia con riferimento alle pene accessorie; sulla base di ciò la Corte ha ritenuto priva di interesse la censura sull'estensione della sospensione alle pene accessorie.

  • Codice penale, art. 175

    Disciplina il beneficio della "non menzione"; si tratta di un beneficio distinto dalla sospensione condizionale e richiede una valutazione/attribuzione specifica da parte del giudice; la mancanza di un'esplicita concessione non può essere sanata in cassazione se il difensore non ha formulato motivi specifici in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna della parte che propone ricorso per cassazione in caso di inammissibilità o improcedibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nella sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. III, 23 gennaio 2013, n. 3431

    Richiamata nella motivazione per il principio per cui, in assenza di specifici motivi di impugnazione in appello relativi al mancato riconoscimento della non menzione, non è necessario che la Corte di appello motivi sul punto e la questione non può essere efficacemente riaperta in cassazione.

Massime di principio

  • La formula generica "pena sospesa" pronunciata dal giudice di primo grado, se riferita alla sospensione condizionale, si estende anche alle pene accessorie ai sensi dell'art. 166 c.p.; quindi la mancanza di esplicita enunciazione non sempre costituisce vizio se la sospensione è stata comunque riconosciuta.
  • Il beneficio della "non menzione" (art. 175 c.p.) è distinto dalla sospensione condizionale e richiede una valutazione/espressa concessione motivata; non può ritenersi automaticamente inclusa nella dichiarazione di sospensione.
  • In sede di impugnazione è necessario formulare motivi specifici e articolati: se il difensore non ha sviluppato in appello censure precise su un punto (es. non menzione), la relativa doglianza in cassazione rischia l'inammissibilità per mancata specificità e carenza di contestazione motivata.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità in cassazione, il difensore deve chiedere espressamente i benefici (sospensione, non menzione, altri) e spiegare in modo preciso le ragioni per cui devono essere concessi o perché la decisione di merito sia viziata.
  • Chi propone ricorso per cassazione si espone al rischio di condanna per spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile (art. 616 c.p.p.).

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