Cassazione Penale, Ordinanza n. 24625/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/12/2025, deducendo un unico motivo di censura: vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità penale, sostenendo che la prova della loro colpevolezza non fosse certa. La doglianza, tuttavia, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle risultanze processuali, senza indicare specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logicamente corretta, richiamando le pagine 4-8 della sentenza impugnata, e avevano adeguatamente spiegato le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato contestato. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle prove, salvo specifica denuncia di travisamento delle emergenze processuali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né verificare la tenuta logica della decisione mediante confronto con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, restando preclusa la sostituzione del giudizio della Corte con quello di merito.
- Per censurare efficacemente la motivazione è necessario dedurre specifici travisamenti di emergenze processuali; la mera contestazione della sufficienza o attendibilità della prova è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito espone in modo congruo e logicamente coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che si limita a opporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →