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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24625/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/12/2025, deducendo un unico motivo di censura: vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità penale, sostenendo che la prova della loro colpevolezza non fosse certa. La doglianza, tuttavia, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle risultanze processuali, senza indicare specifici travisamenti della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logicamente corretta, richiamando le pagine 4-8 della sentenza impugnata, e avevano adeguatamente spiegato le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato contestato. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle prove, salvo specifica denuncia di travisamento delle emergenze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né verificare la tenuta logica della decisione mediante confronto con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, restando preclusa la sostituzione del giudizio della Corte con quello di merito.
  • Per censurare efficacemente la motivazione è necessario dedurre specifici travisamenti di emergenze processuali; la mera contestazione della sufficienza o attendibilità della prova è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo congruo e logicamente coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che si limita a opporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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