Cassazione Penale, Ordinanza n. 29313/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per plurimi furti aggravati. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che essa fosse stata illegittimamente fondata sul riconoscimento dei fotogrammi di videosorveglianza da parte degli agenti operanti. La difesa contestava, in sostanza, l'utilizzabilità e/o l'affidabilità di tale riconoscimento come prova del coinvolgimento dell'imputato nei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base di immagini o fotogrammi di videosorveglianza costituisce prova atipica ammissibile, la cui attendibilità è rimessa alla credibilità della dichiarazione dell'operatore che afferma di aver riconosciuto con certezza la persona ripresa. È stato quindi confermato che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su tale elemento, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione della prova. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di immagini fotografiche o videoregistrate rientra nell'ambito della prova atipica, purché la sua attendibilità discenda dalla credibilità della dichiarazione dell'operatore che afferma di riconoscere con certezza il soggetto ripreso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un soggetto da parte della polizia giudiziaria tramite fotogrammi o immagini di videosorveglianza è una prova atipica ammissibile nel processo penale.
- La forza dimostrativa di tale riconoscimento non deriva dal mero atto di visione dell'immagine, ma dalla credibilità e attendibilità della deposizione dell'operatore che dichiara di aver identificato con certezza la persona ripresa.
- Il giudice di merito può utilizzare, ai fini dell'affermazione di responsabilità, anche ricognizioni non formali o riconoscimenti informali, purché li valuti nell'ambito del proprio potere discrezionale di apprezzamento della prova.
- Non è necessario che il giudice proceda necessariamente all'esame diretto dei fotogrammi se la prova atipica del riconoscimento è già stata introdotta e valorizzata secondo i criteri di attendibilità ritenuti corretti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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