Cassazione Penale, Ordinanza n. 14766/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito imposto per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a esecuzione penale ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Messina del 11 luglio 2025. La Corte ha rilevato che, essendo sia il provvedimento sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trovava applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso dell'imputato/condannato da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente e quindi in difformità da tale requisito, è stato dichiarato inammissibile de plano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità quando risulta immediatamente dal vizio del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La nuova disciplina sulla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore iscritto nell'albo speciale si applica ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione proposti dall'imputato o dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione è requisito di ammissibilità.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato o del condannato determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando la legge richiede la firma del difensore abilitato.
- L'inammissibilità del ricorso per vizio formale evidente può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono profili di assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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