Cassazione Civile, Ordinanza n. 15091/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla nota con cui l'INPS, in data 5 gennaio 2018, ha chiesto al pensionato la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite, per euro 17.731,67, a seguito del ricalcolo della pensione cat. VO n. 10084270 per il periodo 1 gennaio 2009-31 gennaio 2018. Il pensionato ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che l'Istituto fosse già a conoscenza dei dati retributivi effettivi rilevanti per il trattamento pensionistico all'esito di una verifica ispettiva conclusa il 2 maggio 2012 e che, pertanto, il recupero fosse tardivo rispetto al termine annuale previsto dall'art. 13, commi 2 e 2-bis, della l. n. 412/1991. La Corte d'appello aveva invece escluso l'irripetibilità dell'indebito, ritenendo che l'errore non fosse imputabile all'INPS, poiché la reale consistenza delle retribuzioni sarebbe emersa solo dopo controlli ispettivi sui versamenti contributivi del datore di lavoro, non correttamente comunicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 opera con riferimento agli indebiti di prestazioni pensionistiche collegati alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati reddituali rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza dei requisiti. Nel caso concreto, invece, la vicenda riguardava non una variazione di dati reddituali del pensionato, ma l'accertamento a monte della regolarità dei versamenti contributivi e della corrispondenza tra retribuzioni corrisposte e dati comunicati dal datore di lavoro. Di conseguenza, la disciplina invocata non era applicabile e il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, commi 2 e 2-bis, l. n. 412/1991
La decadenza annuale per il recupero dell'indebito pensionistico riguarda gli indebiti connessi alla comunicazione di dati reddituali da parte del pensionato; non si applica agli indebiti derivanti da accertamenti ispettivi sulla regolarità contributiva e sulle retribuzioni del datore di lavoro.
Richiamato in correlazione con l'art. 13 l. n. 412/1991 quale base della disciplina dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
Norma sul procedimento camerale richiamata nella fase di decisione del ricorso.
Richiamato ai fini dell'esenzione dalle spese di lite dichiarata dalla parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La decadenza annuale per il recupero dell'indebito pensionistico va interpretata in modo rigoroso e opera solo nelle ipotesi previste dalla norma, cioè quando l'indebito dipende da dati reddituali comunicati dal pensionato e oggetto di verifica periodica da parte dell'ente.
- Se l'indebita erogazione deriva invece da un accertamento a monte sulla correttezza dei versamenti contributivi o sulla non corretta comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, non si applica il termine decadenziale speciale previsto per le prestazioni collegate al reddito del beneficiario.
- Ai fini dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, il momento rilevante per la tempestività del recupero è la conoscenza, da parte dell'INPS, dei dati reddituali dichiarati dal pensionato, non la mera acquisizione di elementi istruttori successivi relativi alla posizione contributiva del datore di lavoro.
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