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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28870/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l'amministrazione statale ha irrogato sanzioni amministrative per l'indebito conseguimento di contributi comunitari destinati a interventi di miglioramento boschivo. Secondo l'accertamento di merito, il richiedente avrebbe ottenuto l'erogazione sulla base di un'autocertificazione non veritiera, relativa a una superficie maggiore di quella effettivamente interessata dal rimboschimento; un secondo soggetto era stato ritenuto concorrente nella medesima indebita percezione. I giudici di primo e secondo grado hanno rigettato le opposizioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 e del D.M. n. 494/1998, sostenendo che la non veridicità dell'autocertificazione non fosse sufficiente a integrare l'illecito; omesso esame di un fatto decisivo relativo alle prescrizioni del provvedimento di approvazione del progetto tecnico; violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per la condanna alle spese di primo grado, nonostante l'amministrazione si fosse limitata a comparire tramite un funzionario e non con difesa tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come indebita percezione di aiuti comunitari mediante esposizione di dati falsi e insussistente il vizio di omesso esame, poiché il contenuto del decreto dirigenziale risultava comunque valutato dalla corte territoriale. Ha invece accolto il quarto motivo: in primo grado, a fronte della mancata costituzione dell'amministrazione con difensore tecnico, non poteva essere pronunciata una condanna generica alle spese a suo favore oltre le eventuali spese vive documentate; in assenza di appello incidentale dell'amministrazione, la corte territoriale non poteva riformare sul punto la decisione di primo grado. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente alle spese del primo grado e, decidendo nel merito, ha espunto tale statuizione, confermando invece la regolazione delle spese del grado di appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate non ripetibili, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    La disposizione punisce l'indebito conseguimento di aiuti comunitari ottenuti mediante esposizione di dati o notizie false; è sufficiente che la percezione indebita derivi da dichiarazioni non veritiere contenute in qualunque atto del beneficiario o di un terzo concorrente.

  • art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    Dalla disposizione la Corte ricava anche la legittimazione della competente pubblica amministrazione a richiedere il recupero, totale o parziale, del contributo illegittimamente percepito.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Il termine per la contestazione dell'illecito è considerato rispettato in base al momento di ricezione della documentazione da parte dell'autorità e alla successiva tempestiva contestazione/notificazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate secondo i diversi vizi di legittimità dedotti; il vizio ex n. 5 è escluso quando il fatto asseritamente omesso risulti comunque valutato dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata disattesa dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, ma nel primo grado, in assenza di difesa tecnica della P.A., possono essere riconosciute solo le spese vive documentate, non una condanna piena.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può pronunciare d'ufficio su una statuizione sulle spese di primo grado non devoluta con appello incidentale della parte interessata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito sul punto accolto eliminando la condanna alle spese di primo grado.

  • artt. 5, 6 e 17 D.M. 18 dicembre 1998, n. 494

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi per cui la successiva verifica/regolarità tecnica avrebbe inciso sulla configurabilità della sanzione; la Corte ne esclude l'efficacia esimente rispetto alla falsità iniziale dell'autocertificazione.

Massime di principio

  • In materia di indebita percezione di aiuti comunitari, integra l'illecito amministrativo l'esposizione di dati o notizie non veritieri finalizzata a ottenere un contributo in misura superiore a quella spettante, anche se la falsa attestazione è contenuta in un atto diverso dalla domanda e anche se intervengono successivi controlli tecnici.
  • Ai fini della configurabilità della violazione non è necessario che la domanda di contributo sia l'unico atto contenente le falsità: è sufficiente che l'indebita percezione sia causalmente collegata a dichiarazioni false rese dal beneficiario o da un concorrente nell'illecito.
  • La disposizione sanzionatoria in tema di aiuti comunitari legittima la pubblica amministrazione competente anche al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre all'irrogazione della sanzione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il documento o il fatto allegato, sia pure con valutazione non conforme alle aspettative della parte.
  • In tema di spese processuali, quando la parte pubblica non sia assistita da difensore tecnico nel primo grado, non può essere riconosciuta una condanna generale alle spese in suo favore oltre alle eventuali spese vive documentate; inoltre, una diversa regolazione delle spese del primo grado richiede apposita devoluzione con impugnazione incidentale.
  • La riforma della statuizione sulle spese in appello deve essere coerente con il perimetro devolutivo del gravame e non può intervenire d'ufficio su capi non impugnati dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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