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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26839/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'esecuzione della sentenza di primo grado (Tribunale di Firenze, 8 maggio 2009) e disposto la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale, ritenendo che il titolo esecutivo non si fosse correttamente formato per mancata effettiva conoscenza da parte dell'imputato. Il ricorso censurava la valutazione sulla validità delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (consegna al difensore) e sosteneva che la nomina iniziale del difensore di fiducia e le successive notifiche al difensore d'ufficio implicassero conoscenza del procedimento e validità del titolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (ricorso infondato). Ha confermato che il Tribunale dell'esecuzione doveva verificare due profili distinti: la validità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e, se necessario, la restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che nel caso concreto non potesse operare la presunzione di conoscenza del processo derivante dalla nomina iniziale del difensore di fiducia, dopo che il difensore aveva rinunciato al mandato senza che tale rinuncia risultasse comunicata all'imputato; di conseguenza è corretta la decisione di sospendere l'esecuzione e disporre la rinnovazione della notifica della sentenza di primo grado, con nuova decorrenza del termine per impugnare. Non è stata disposta condanna alle spese processuali in capo al Ministero della Giustizia.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica degli atti al difensore quando l'imputato è irreperibile al domicilio dichiarato; la pronuncia sottolinea però i limiti della presunzione di conoscenza se la nomina del difensore di fiducia è venuta meno senza comunicazione formale all'imputato.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per impugnare per il contumace: richiede cumulativamente la mancanza di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e l'assenza di volontaria rinuncia a comparire o a impugnare; la Corte ribadisce che entrambe le condizioni devono sussistere.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione per vizio di formazione del titolo esecutivo; la Corte ha evidenziato la distinzione tra questione di validità del titolo e istanza di restituzione in termini.

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'estratto contumaciale della sentenza come atto dovuto per le sentenze pronunciate anteriormente alla legge n. 67/2015; la mancata effettiva conoscenza dell'estratto è stata una delle ragioni del provvedimento di sospensione.

  • art. 107 cod. proc. pen.

    Impegna il difensore alla comunicazione di atti rilevanti (tra cui la rinuncia); nel caso concreto la rinuncia del difensore di fiducia non risultava comunicata all'imputato, fatto rilevante ai fini della valutazione della conoscenza del processo.

  • legge n. 67 del 2015

    Modificò aspetti relativi alla notifica delle sentenze; la Corte ha richiamato la norma per precisare che l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale opera ratione temporis per le sentenze anteriori all'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra nullità/invalidità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) e richiesta di restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.): sono istituti diversi e il giudice dell'esecuzione deve esaminarli autonomamente e in ordine.
  • Per ottenere la restituzione del termine (art. 175) è necessario dimostrare sia la mancanza di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, sia l'assenza di una volontaria rinuncia a comparire o impugnare; entrambe le condizioni sono cumulative.
  • La semplice nomina iniziale di un difensore di fiducia e la dichiarazione di domicilio non provano automaticamente la persistenza della conoscenza effettiva del processo se il rapporto fiduciario si è interrotto e la rinuncia non è stata efficacemente comunicata all'imputato.
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando l'imputato è irreperibile al domicilio dichiarato, ma non produce di per sé una presunzione assoluta di conoscenza se vi sono fatti obiettivi che dimostrano l'interruzione del rapporto con il difensore di fiducia.
  • Se le notifiche sono state eseguite in luogo diverso dal domicilio "qualificato" dall'iniziale dichiarazione e da una nomina fiduciaria non più operativa, il giudice non deve presumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
  • In presenza di dubbi sulla formazione del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può (e deve) sospendere l'esecuzione e ordinare la rinnovazione della notifica, determinando una nuova decorrenza del termine per impugnare.

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