Sentenza del 01/12/2020 n. 2804 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imputazione al socio unico, per l'anno 2013, di redditi di partecipazione pari a euro 29.513,30 (49% di maggiori utili), derivanti dall'accertamento di mancata contabilizzazione di ricavi per euro 110.703,16 e di un maggior saldo di cassa di euro 19.708,05, con conseguente maggior reddito di impresa di euro 59.359,21. La ricorrente contestava l'avviso perché la contabilità non era stata inizialmente esibita a causa di un attacco hacker allo studio del commercialista (denunciato), denunciava l'illegittimità della doppia presunzione nell'attribuzione degli utili, lamentava la mancata richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/73, la mancata motivazione e sosteneva di poter provare in appello che le fatture erano regolarmente annotate (depositate il 30/06/2013), l'assenza del saldo di cassa contestato e l'esistenza di versamenti soci e conferimenti (fra cui un versamento in conto aumento capitale di euro 119.676) mirati a coprire perdite.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello della contribuente e ha annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'originaria mancata esibizione della contabilità fosse giustificata dall'attacco hacker denunciato e che, in corso di giudizio, la contribuente abbia prodotto documentazione contabile idonea a dimostrare: la regolare annotazione delle fatture contestate, l'assenza di distribuzione di utili verso la socio e la concreta presenza di perdite ripianate con versamenti soci. Poiché nulla è stato distribuito al socio, l'accertamento a suo carico è stato annullato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
l'Ufficio dovrebbe chiedere chiarimenti al contribuente prima dell'emissione dell'atto; la mancata richiesta può essere rilevante ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
in società di capitali a ristretta base azionaria opera la presunzione pro-quota di attribuzione agli soci degli utili non contabilizzati, ma la presunzione ammette prova contraria: il socio può dimostrare l'assenza di utili o l'assenza di distribuzione
Verbale di constatazione (Guardia di Finanza)
documento alla base dell'accertamento societario; la mancata esibizione della contabilità al momento del PVC può essere giustificata da eventi esterni non imputabili al contribuente (es. attacco hacker), permettendo la produzione successiva dei documenti in giudizio
Massime di principio
- In presenza di accertamenti su società a base ristretta vale la presunzione di attribuzione pro-quota degli utili non contabilizzati, ma tale presunzione è superabile: il socio può provare che gli utili non sono esistiti o non sono stati distribuiti.
- Se la mancata esibizione della contabilità al momento dell'accertamento è dovuta a cause non imputabili al contribuente (es. attacco hacker, furto, eventi impedienti) la documentazione prodotta successivamente può efficacemente invalidare l'accertamento.
- L'avviso di accertamento notificato direttamente al socio consente a quest'ultimo di difendersi anche se l'atto di rettifica originario nei confronti della società è divenuto definitivo, purché si dimostri l'assenza di distribuzione o l'inesistenza degli utili.
- L'Ufficio dovrebbe, prima dell'accertamento, richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/73; la mancata richiesta può essere un elemento valutabile dal giudice, soprattutto se la documentazione era disponibile ma non acquisita.
- Versamenti effettuati dal socio alla società (finanziamenti soci o conferimenti in conto capitale) e la documentazione che dimostra perdite d'esercizio sono strumenti probatori chiave per contrastare l'attribuzione di reddito al socio.
- La compensazione delle spese è possibile quando l'inosservanza dell'esibizione originaria è non imputabile al contribuente e la produzione documentale in appello giustifica l'annullamento dell'atto.
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