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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09093/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: 1) vizio di diritto per errata applicazione degli artt. 81 e 496 c.p., sostenendo che le false dichiarazioni rese in pochi minuti costituivano un'unica dichiarazione (quindi non integranti reato continuato e non soggette ad aumento per continuazione); 2) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche, ritenute dalla Corte di merito equivalenti alla recidiva reiterata anziché prevalenti, con richiesta che fossero riconosciute in forma prevalente, richiamando anche pronunce della Corte Costituzionale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che il reato di false dichiarazioni (art. 496 c.p.) è a consumazione istantanea e che, nella fattispecie, le due dichiarazioni distinte (la prima falsa e la successiva correttiva) costituivano due momenti dichiarativi distinti nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, giustificando la qualificazione come reato continuato. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente confrontato gli elementi rilevanti (comportamento successivo, personalità) alla luce degli orientamenti della Corte Costituzionale sull'art. 69, comma 4 c.p.; la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sulla prevalenza delle attenuanti generiche. Per il resto il ricorso è stato rigettato

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni)

    Il reato è a consumazione istantanea: si perfeziona quando la falsa dichiarazione è resa al pubblico ufficiale; la successiva ritrattazione non esclude il reato e non giustifica una lettura unitaria delle dichiarazioni quando vi sono distinti momenti dichiarativi

  • art. 81 cod. pen. (concetto di continuazione)

    Applicata per qualificare le più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che dichiarazioni rese in successione, con consapevolezza e volontà, possano rientrare nella continuazione

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Prevedeva il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata; la sentenza della Corte costituzionale ha però dichiarato l'incostituzionalità di tale divieto in parte, suggerendo un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta al giudice una comparazione che eviti pene manifestamente sproporzionate

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)

    Aggravante basata sulla recidiva reiterata; la sua valutazione deve essere confrontata, secondo i parametri costituzionali, con le attenuanti generiche per garantire proporzionalità e individualizzazione della pena

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Le attenuanti generiche devono poter essere valutate nella comparazione con le aggravanti in modo tale da permettere l'individualizzazione della pena; il divieto assoluto di prevalenza è stato criticato dalla Corte costituzionale

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 25, 27

    Richiamati dalla Corte costituzionale per valutare la compatibilità del divieto di prevalenza delle attenuanti con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità della pena e funzione rieducativa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 151/2025

    Dichiarata l'incostituzionalità di parte dell'art. 69, comma 4 c.p.; indicata la necessità di un'interpretazione che consenta al giudice di valorizzare profili soggettivi e circostanze atipiche per evitare pene sproporzionate

Massime di principio

  • Il reato di false dichiarazioni (art. 496 c.p.) è consumato nel momento in cui la menzogna è resa; distinte dichiarazioni rese in successione, soprattutto se la seconda conseguente alla scoperta della falsità della prima, possono essere considerate atti distinti e rientrare nella continuazione
  • Per affermare la continuazione tra più dichiarazioni non è sufficiente sostenere genericamente l'unitarietà dell'azione: il giudice deve motivare la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" e la coscienza e volontà dell'agente in relazione ai singoli atti
  • A seguito delle pronunce della Corte costituzionale, il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non può più essere applicato meccanicamente; il giudice deve effettuare un confronto motivato che salvaguardi proporzionalità e individualizzazione della pena
  • La valutazione delle attenuanti generiche deve considerare anche il comportamento successivo dell'imputato e altri profili soggettivi: omissioni o valutazioni insufficienti su tali elementi possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio
  • In casi similari, chi impugna può ottenere successo ricorrendo sulle attenuanti se la motivazione del giudice di merito non mostra un adeguato confronto tra aggravanti (es. recidiva) e attenuanti generiche alla luce dei principi costituzionali
  • La Cassazione tende a preservare la valutazione di merito quando adeguatamente motivata; invece interviene per annullare e rinviare quando la motivazione non affronta questioni decisive o non si conforma agli orientamenti costituzionali recenti

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