Cassazione Civile, Ordinanza n. 20741/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due fideiussori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei saldi debitori di due rapporti bancari intestati alla società garantita, poi fallita. In opposizione avevano eccepito, tra l’altro, la nullità della fideiussione perché redatta su schema ABI ritenuto conforme a intesa anticoncorrenziale e, in subordine, altre eccezioni; uno dei fideiussori aveva anche dedotto la propria qualità di consumatore. La società cessionaria del credito aveva contestato la competenza del tribunale adito in relazione alla domanda di nullità antitrust, sostenendo che tale domanda appartenesse alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa di altro tribunale. Il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza sull’intero giudizio di opposizione e aveva revocato il decreto ingiuntivo. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, perché l’incompetenza avrebbe dovuto riguardare solo la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, non l’intera opposizione; 2) violazione degli artt. 645 e 40 c.p.c., perché la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non poteva essere travolta dalla connessione con la domanda devoluta alla sezione specializzata, sicché il tribunale avrebbe dovuto separare le cause e trattenere l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, in opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ha natura funzionale e inderogabile. Quando nell’opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa di altro tribunale, il giudice deve separare le cause: trattiene la causa monitoria e rimette al diverso tribunale specializzato solo la domanda di nullità, potendo eventualmente coordinare i giudizi mediante sospensione se ne ricorrono i presupposti. Perciò è stata cassata la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la competenza del tribunale specializzato sull’intero giudizio e revocato il decreto ingiuntivo; è stata invece dichiarata la competenza del tribunale specializzato solo sulla domanda riconvenzionale antitrust, restando per il resto la causa di opposizione davanti al tribunale che aveva emesso il decreto. Le parti sono state rimesse davanti ai rispettivi tribunali anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
La domanda di nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust può rientrare nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
È la norma antitrust richiamata come parametro della dedotta nullità della fideiussione conforme a schema ABI.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza dell’ufficio che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile.
La connessione con una domanda devoluta ad altro giudice specializzato non consente di travolgere la competenza funzionale dell’opposizione a decreto ingiuntivo; le cause vanno separate.
Richiamato per il deposito della memoria nel regolamento di competenza.
Richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile, e non viene meno per la sola presenza di domande connesse devolute ad altro ufficio.
- Se nell’opposizione a decreto ingiuntivo viene proposta una domanda riconvenzionale di nullità del contratto per violazione di norme antitrust riservata alla sezione specializzata in materia di impresa, il giudice deve separare le cause e rimettere solo tale domanda al giudice specializzato, trattenendo la causa monitoria.
- La connessione tra la domanda di opposizione e la domanda riconvenzionale non consente di trasferire l’intero giudizio al giudice specializzato quando una parte della controversia resta soggetta alla competenza funzionale inderogabile del giudice monitorio.
- L’eventuale coordinamento tra i giudizi separati può avvenire mediante sospensione, ove ne ricorrano i presupposti, senza sacrificare la competenza dell’ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Come è indicizzato
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