Cassazione Penale, Ordinanza n. 25281/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito con sentenza del G.u.p. di Pesaro del 5 febbraio 2025, all'imputato è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè l'omesso rilievo di eventuali cause di proscioglimento immediatamente rilevabili. La Corte ha però ritenuto la censura non deducibile nel perimetro dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi specificamente deducibili avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come delimitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del patteggiamento e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
indicato come norma che circoscrive i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse da quelle attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa immediata declaratoria di cause di proscioglimento
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità
legge n. 103 del 23 giugno 2017
richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata in tema di assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge; le censure estranee a tale catalogo sono inammissibili.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile come autonomo motivo di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non rientra nei vizi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento ha natura necessariamente sintetica e deve essere calibrata sulla struttura negoziale dell'istituto, che presuppone la rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa e l'esonero dell'accusa dall'onere probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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