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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31624/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto che la motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti fosse sufficiente e corretta in diritto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. L'unico motivo deduceva l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena. La doglianza mirava quindi a contestare la misura del trattamento sanzionatorio e, implicitamente, il diniego delle attenuanti riconoscibili in sede di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per motivare, è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., salvo il caso di pena notevolmente superiore alla media edittale. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata reputata adeguata perché aveva compiutamente giustificato il diniego sia delle attenuanti generiche sia dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che assolve l'obbligo motivazionale dando conto dell'uso dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen.

    Il diniego dell'attenuante è stato ritenuto specificamente e compiutamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura relativa alla sola quantificazione della pena, se non accompagna una specifica denuncia di violazione dei criteri legali o di manifesta illogicità della motivazione, non è di regola idonea a superare il sindacato di legittimità.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo motivazionale è normalmente soddisfatto mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e con formule sintetiche come "pena congrua" o equivalenti.
  • Una motivazione più analitica sulla pena è necessaria solo quando la sanzione si discosti in modo significativo dalla misura media dell'edittale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche o di specifiche attenuanti di legge è immune da censure di legittimità quando il giudice di merito ne espliciti in modo concreto le ragioni.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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