Cassazione Penale, Ordinanza n. 32717/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo carenza di motivazione sulla mancata concessione di una riduzione di pena più ampia rispetto a quella riconosciuta in ragione dell'attenuante prevista dall'art. 625-bis c.p. In sostanza, si lamentava che la Corte di appello non avesse adeguatamente spiegato perché l'apporto collaborativo dell'imputato, consistente nell'indicazione dell'identità del correo all'atto dell'arresto, fosse stato ritenuto di scarsa utilità investigativa e quindi meritevole solo di un limitato beneficio sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la decisione impugnata, osservando che la sentenza di merito aveva già dato conto della limitata utilità per le indagini della collaborazione prestata dall'imputato. Ha inoltre ribadito che la graduazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di mero arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come attenuante oggetto di riconoscimento in sede di merito; la Corte valorizza il fatto che il beneficio sia stato correttamente graduato in rapporto alla scarsa utilità investigativa dell'indicazione fornita dall'imputato.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a contestare in modo generico la motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura sulla quantificazione della pena o sulla misura del beneficio riconosciuto rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando la sentenza di merito spiega che la collaborazione dell'imputato ha avuto scarsa utilità investigativa, la doglianza volta ad ottenere una maggiore riduzione di pena è destinata a essere dichiarata inammissibile se non confuta puntualmente tale valutazione.
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