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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal Direttore Generale della Formazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, in data 13 aprile 2026, notificato in data 14 aprile 2026, con il quale venivano disposte le dimissioni del ricorrente dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria

Giustizia amministrativa202600381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di dimissioni dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (allievo agente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto le sue dimissioni dal corso, chiedendone la sospensione cautelare. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, nella non automatica ostatività dell’esito negativo della verifica scritta di apprendimento rispetto all’ammissione alla fase ulteriore del corso. Il giudice ha ritenuto che il giudizio previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992, anche alla luce dei documenti di prassi ministeriali, abbia struttura globale e composita. Nel caso concreto, inoltre, due delle tre componenti della valutazione avevano avuto esito positivo e, in forza dell’ammissione provvisoria disposta con decreto monocratico, il ricorrente aveva superato l’esame successivo. Il periculum in mora è stato dedotto e riconosciuto anche in ragione del fatto che il ricorrente aveva nel frattempo preso servizio e dagli atti depositati non risultava che l’assegnazione fosse stata disposta con riserva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di dimissioni, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha considerato non automatica l’incidenza negativa della verifica scritta sul prosieguo del corso, valorizzando la natura globale e composita del giudizio previsto dalla normativa e l’esito positivo di due delle tre componenti della valutazione; ha inoltre considerato rilevante il successivo superamento dell’esame da parte del ricorrente. Quanto al periculum, ha valorizzato l’avvenuta presa di servizio senza che emergesse un’assegnazione con riserva. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 5 maggio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    giudizio globale e composito

    In sede cautelare, il giudizio previsto dalla disposizione non è stato interpretato come fondato su un automatismo tale per cui l’esito negativo della verifica scritta impedisca necessariamente l’ammissione alla fase successiva del corso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per valutare fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’esito negativo di una singola verifica di apprendimento non è automaticamente ostativo all’ammissione alla fase successiva di un corso di formazione, quando la disciplina configura il giudizio complessivo come globale e composito.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento di dimissioni da un corso di formazione deve considerare l’insieme delle componenti valutative previste, potendo assumere rilievo il risultato positivo della maggior parte di esse e il successivo superamento dell’esame svolto in forza dell’ammissione provvisoria.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione delle dimissioni incide sulla posizione di chi abbia già preso servizio e dagli atti non risulti che l’assegnazione sia stata disposta con riserva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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