Cassazione Penale, Ordinanza n. 14755/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Gorizia del 28 gennaio 2025, che lo aveva condannato alla sola pena di euro 200 di ammenda. Il ricorso per cassazione è stato però sottoscritto e depositato da un avvocato che non risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione. La Corte rileva quindi un vizio originario del mezzo di impugnazione, perché la conversione dell'atto in ricorso per cassazione non sana il difetto di abilitazione del difensore. Di conseguenza il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La conversione dell'appello in ricorso per cassazione non impedisce la declaratoria di inammissibilità se l'atto è redatto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; il principio di conservazione degli atti non deroga ai requisiti del mezzo di impugnazione.
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano quando il vizio emerge dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non emerge assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risultino profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta per cassazione da un difensore non iscritto all'albo speciale è inammissibile, anche se l'atto proviene dalla conversione di un precedente gravame nel grado di merito.
- Il principio di conservazione degli atti processuali non può essere invocato per sanare la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Quando l'inammissibilità emerge ictu oculi dagli atti, la Corte può dichiararla de plano senza affrontare il merito del ricorso.
- La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede che la presentazione del ricorso non sia connotata da assenza di colpa; in mancanza, la sanzione pecuniaria è dovuta insieme alle spese processuali.
Come è indicizzato
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