Ordinanza n. 355/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della nota assunta dalla DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037277.17-10-2025 notificata in data 17/10/2025; b) del Decreto Dirigenziale adottato dal Direttore Generale della DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0037965.22-10-2025, pubblicato in data 22/10/2025 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed i suoi “Allegato A” ed “Allegato B”; c) della nota assunta dalla DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0043480.20-11-2025 notificata in data 20/11/2025; d) del Decreto Dirigenziale adottato dal Direttore Generale della DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0044256.25-11-2025, pubblicato in data 25/11/2025 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed i suoi “Allegato A” ed “Allegato B”; e) del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 20/10/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10/11/2017; f) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note e decreti dirigenziali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativi alla situazione dei dipendenti/giornalisti, nonché decreto ministeriale del 20 ottobre 2017
Esito
La controversia
L'emittente televisiva privata ha impugnato una nota ministeriale, due decreti dirigenziali corredati dai relativi allegati e il decreto ministeriale del 20 ottobre 2017, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto analitico dei motivi di ricorso; è tuttavia rilevante la contestazione della situazione individuale dei dipendenti/giornalisti, con particolare riferimento alla quantificazione e alle ragioni delle ore non lavorate, indicate dall'ordinanza a titolo esemplificativo come permessi, aspettativa, assenza giustificata o ingiustificata. Il giudice ha inoltre rilevato la presenza di un elevato numero di potenziali controinteressati, imponendo l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare mediante sospensione dei provvedimenti. Ha ritenuto che le contrapposte esigenze potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 23 giugno 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando a ciascuna parte di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione riepilogativa sulla situazione di ciascun dipendente/giornalista, distinguendo puntualmente le ragioni delle ore non lavorate. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del MIMIT, prescrivendo contenuti, modalità, termini e obblighi di conservazione della pubblicazione. Gli adempimenti sono posti a carico della ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, con facoltà di eventuale ripetizione delle somme nella successiva regolazione delle spese. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice può adottare, nella fase cautelare, una misura organizzatoria consistente nella sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere la sospensione richiesta.
La sollecita fissazione del merito è stata ritenuta idonea a soddisfare le contrapposte esigenze delle parti.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente, in presenza di un numero elevato di soggetti da chiamare in giudizio, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami e di prescriverne le modalità.
È richiamato quale fondamento, unitamente agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
È richiamato quale base normativa dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito è idonea a soddisfare le contrapposte esigenze delle parti, il giudice può preferirla alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- In presenza di un elevato numero di soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie o controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo puntualmente i contenuti dell'avviso, la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza, la conservazione online degli atti e la relativa attestazione.
- L'inottemperanza, nel termine perentorio assegnato, agli adempimenti di notificazione per pubblici proclami può essere espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso.
- Un incombente istruttorio può essere disposto per acquisire, da ciascuna parte, relazioni analitiche sulla posizione individuale dei soggetti interessati e sulle diverse ragioni delle ore non lavorate, quando tali elementi siano necessari per la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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