Cassazione Penale, Sentenza n. 7878/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestata per il reato di tentato omicidio aggravato. I motivi dedotti erano: vizio di motivazione del Tribunale del riesame per aver trascurato elementi favorevoli (sostanzialmente immagini video che mostrerebbero una reazione di legittima difesa, con De Simone che avrebbe tentato di colpire per primo e con i colpi esplosi puntati verso il basso), la mancata considerazione dell'assenza dell'animus necandi in quanto il ricorrente sarebbe un tiratore esperto, e la censura sulla misura cautelare di massima applicata (con richiamo all'art. 274 c.p.p.), nonostante poi la misura fosse stata modificata in arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente, con atto sottoscritto e autenticato, ha rinunciato al ricorso dopo che era sopravvenuta la cessazione dell'efficacia della misura cautelare (provvedimento del GIP del Tribunale di Castrovillari del 16/11/2023). La Corte ha ribadito che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione formale, irrevocabile e recettizia, disciplinata dagli artt. 589 e 591 c.p.p., e che, avendo sussistito i requisiti formali, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, poiché la sopravvenuta carenza d'interesse derivava da causa non imputabile all'interessato.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla richiesta di riesame delle misure cautelari; contesto procedurale dell'impugnazione della custodia cautelare
Richiamata dal ricorrente in ordine alla motivazione e alla proporzionalità della misura cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito del motivo perché il ricorso è stato rinunciato
Stabilisce le forme e gli effetti della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto la rinuncia rituale e quindi efficace a determinare l'inammissibilità del ricorso
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma richiamata in combinato disposto con l'art. 589 per gli effetti della rinuncia: l'impugnazione è inammissibile se il ricorrente rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio: se rispettate le forme dell'art. 589 c.p.p. la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso
- La sopravvenuta cessazione della misura cautelare può determinare la perdita di interesse al gravame e giustificare la rinuncia all'impugnazione
- La rinuncia effettuata personalmente dall'imputato e autenticata dai difensori, trasmessa alla cancelleria, soddisfa i requisiti di validità e impedisce la prosecuzione del controllo di legittimità sul merito
- Quando la perdita di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte normalmente non irroga spese processuali né sanzioni pecuniarie per mancata soccombenza
- Sui contenuti probatori relativi alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità della condotta): il giudice del riesame valuta dichiarazioni delle vittime, sommarie informazioni dei presenti e attività di videosorveglianza; tali elementi possono giustificare la misura cautelare se emergono gravi indizi e rischio di reiterazione
- Se il ricorrente volesse impugnare per motivi di merito relativi a valutazioni probatorie (es. legittima difesa, assenza di animus necandi), la rinuncia preventiva impedisce alla Corte di esaminare tali questioni
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