Cassazione Penale, Ordinanza n. 05134/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a seguito di rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna di primo grado riducendo la pena nella misura concordata. Nel ricorso sono stati dedotti, in modo ritenuto generico, un vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e un vizio in punto di determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che tali censure investissero questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena in appello comporta una limitazione del thema decidendum e preclude la deducibilità, anche in cassazione, delle questioni rinunciate dalla parte in funzione dell'accordo.
La mancata applicazione della regola di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata dedotta come vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché relativa a questioni rinunciate con il concordato.
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'appellante aderisce al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, le questioni oggetto di rinuncia non possono essere riproposte in cassazione.
- Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel concordato sulla pena ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello, ma anche nel successivo giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- Le censure formulate in cassazione su punti coperti dalla rinuncia concordata sono inammissibili, anche se prospettate come vizi di motivazione o come omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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