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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6597/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. contro il diniego di dissequestro e restituzione di Euro 320.000, deducendo: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché autorizzate originariamente per indagini su associazione finalizzata al riciclaggio e non connesse all'ipotesi di usura (mancanza di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.), con violazione degli artt. 266 e ss. c.p.p.; (2) l'insufficienza del fumus commissi delicti e dunque l'inesistenza dei presupposti per il sequestro (violazione dell'art. 321 c.p.p.), in ragione della modestia degli elementi probatori e dell'assenza di evidenze che colleghino la somma a Salvati o il suo coinvolgimento nel reato di usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: del tutto aspecifico e manifestamente infondato perché l'eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni non era stata sottoposta in precedenza al giudice a quo e, in ragione della natura devolutiva dell'appello cautelare, il giudice dell'appello non può estendere d'ufficio la cognizione a questioni non esaminate dal giudice di primo grado. Secondo motivo: manifestamente infondato poiché il Tribunale aveva adeguatamente valutato elementi indizianti concreti (prestiti a tassi usurari ricevuti da Pirozzi Giuseppe e Claudio, coinvolgimento di Alfiero Salvatore quale erogatore di prestiti e sua definizione del nipote come "fidato collaboratore", il rinvenimento nella perquisizione di Euro 32.000, cambiali e appunti con somme e nominativi quali "Gioiello" e "Claudio"). Di conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale; qui le parti non l'hanno richiesta e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e successive modificazioni)

    Prevede la possibilità di requisitoria e trattazione in forma scritta nelle procedure straordinarie richiamate; applicata per la requisitoria scritta del P.G.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari reali: il ricorrente aveva proposto appello ex art. 322-bis contro il diniego di dissequestro

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della decisione di cassazione ai profili strettamente necessari; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti di questa norma

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni: il ricorrente invocava violazioni connesse all'utilizzo delle captazioni, ma la Corte ha ritenuto la questione aspecifica e non esaminata dal giudice a quo

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Principio di connessione tra reati per l'utilizzo delle intercettazioni: il ricorrente asseriva mancanza di connessione tra i reati originari e l'usura, contestazione ritenuta non idonea a inficiare il provvedimento per via procedurale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina le misure reali e i relativi presupposti (fumus commissi delicti): la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato gli elementi indiziari che giustificavano il sequestro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende: applicata per la condanna del ricorrente a Euro 3.000

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni cautelari, il giudice d'appello non può sollevare o decidere questioni non esaminate dal giudice di primo grado salvo nullità assolute; le censure non sollevate anteriormente possono essere ritenute inammissibili per carenza di devoluto.
  • Le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere sollevate tempestivamente nel processo; l'assenza di preventiva deduzione davanti al giudice a quo può precluderne l'esame in sede di gravame.
  • Per giustificare misure reali (sequestro) è necessario un quadro indiziario minimo che colleghi il bene al reato: elementi concreti come conversazioni che collegano persone, somme di denaro trovate in perquisizione, documentazione extracontabile, cambiali o appunti con nominativi possono essere ritenuti sufficienti a fondare il fumus.
  • La mera formulazione discorsiva di argomenti difensivi in sede di ricorso, senza specifica e precedente deduzione probatoria, è spesso insufficiente a ribaltare la valutazione del giudice del merito.
  • La cassazione può essere dichiarata inammissibile anche per ragioni processuali (aspecificità del motivo, mancato esaurimento dei mezzi di impugnazione), con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende.

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