Cassazione Penale, Sentenza n. 6597/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. contro il diniego di dissequestro e restituzione di Euro 320.000, deducendo: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni poiché autorizzate originariamente per indagini su associazione finalizzata al riciclaggio e non connesse all'ipotesi di usura (mancanza di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.), con violazione degli artt. 266 e ss. c.p.p.; (2) l'insufficienza del fumus commissi delicti e dunque l'inesistenza dei presupposti per il sequestro (violazione dell'art. 321 c.p.p.), in ragione della modestia degli elementi probatori e dell'assenza di evidenze che colleghino la somma a Salvati o il suo coinvolgimento nel reato di usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: del tutto aspecifico e manifestamente infondato perché l'eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni non era stata sottoposta in precedenza al giudice a quo e, in ragione della natura devolutiva dell'appello cautelare, il giudice dell'appello non può estendere d'ufficio la cognizione a questioni non esaminate dal giudice di primo grado. Secondo motivo: manifestamente infondato poiché il Tribunale aveva adeguatamente valutato elementi indizianti concreti (prestiti a tassi usurari ricevuti da Pirozzi Giuseppe e Claudio, coinvolgimento di Alfiero Salvatore quale erogatore di prestiti e sua definizione del nipote come "fidato collaboratore", il rinvenimento nella perquisizione di Euro 32.000, cambiali e appunti con somme e nominativi quali "Gioiello" e "Claudio"). Di conseguenza il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale; qui le parti non l'hanno richiesta e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e successive modificazioni)
Prevede la possibilità di requisitoria e trattazione in forma scritta nelle procedure straordinarie richiamate; applicata per la requisitoria scritta del P.G.
Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari reali: il ricorrente aveva proposto appello ex art. 322-bis contro il diniego di dissequestro
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della decisione di cassazione ai profili strettamente necessari; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti di questa norma
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni: il ricorrente invocava violazioni connesse all'utilizzo delle captazioni, ma la Corte ha ritenuto la questione aspecifica e non esaminata dal giudice a quo
Principio di connessione tra reati per l'utilizzo delle intercettazioni: il ricorrente asseriva mancanza di connessione tra i reati originari e l'usura, contestazione ritenuta non idonea a inficiare il provvedimento per via procedurale
Disciplina le misure reali e i relativi presupposti (fumus commissi delicti): la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato gli elementi indiziari che giustificavano il sequestro
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende: applicata per la condanna del ricorrente a Euro 3.000
Massime di principio
- In materia di impugnazioni cautelari, il giudice d'appello non può sollevare o decidere questioni non esaminate dal giudice di primo grado salvo nullità assolute; le censure non sollevate anteriormente possono essere ritenute inammissibili per carenza di devoluto.
- Le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere sollevate tempestivamente nel processo; l'assenza di preventiva deduzione davanti al giudice a quo può precluderne l'esame in sede di gravame.
- Per giustificare misure reali (sequestro) è necessario un quadro indiziario minimo che colleghi il bene al reato: elementi concreti come conversazioni che collegano persone, somme di denaro trovate in perquisizione, documentazione extracontabile, cambiali o appunti con nominativi possono essere ritenuti sufficienti a fondare il fumus.
- La mera formulazione discorsiva di argomenti difensivi in sede di ricorso, senza specifica e precedente deduzione probatoria, è spesso insufficiente a ribaltare la valutazione del giudice del merito.
- La cassazione può essere dichiarata inammissibile anche per ragioni processuali (aspecificità del motivo, mancato esaurimento dei mezzi di impugnazione), con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende.
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