Cassazione Penale, Ordinanza n. 09279/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione resta quindi ferma, con conferma indiretta della responsabilità già accertata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., con specifico riferimento al dolo; 3) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., per il diniego della particolare tenuità del fatto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 5) mancanza di condizione di procedibilità, prospettando in modo generico l'ipotesi che l'imputato potesse essere autore del furto; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 3, 27 e 97 Cost., senza tuttavia individuare un concreto profilo di illegittimità della motivazione di merito. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, rispettivamente, il diniego della non menzione era desumibile dalla motivazione complessiva, il secondo e il terzo motivo erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, il quarto era reiterativo e contestativo rispetto alle ragioni dei giudici di merito, il quinto era del tutto congetturale e incoerente con il fatto di ricettazione, il sesto era manifestamente infondato.
Norme richiamate
Per la configurabilità della ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può costituire prova della conoscenza della provenienza illecita, se la motivazione di merito è adeguata.
Il diniego della particolare tenuità del fatto deve essere specificamente censurato; il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta in modo critico con le ragioni già espresse dal giudice di merito.
La doglianza è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza reale correlazione con la motivazione impugnata.
È richiamato come parametro per valutare la gravità della condotta e gli altri elementi utili al diniego di ulteriori benefici, incluso il diniego implicito della non menzione.
art. 3 Cost.
La Corte non ravvisa, nella motivazione dei giudici di merito, profili discriminatori o lesivi del principio di eguaglianza.
art. 27 Cost.
La censura è ritenuta manifestamente infondata, non emergendo violazioni del principio di colpevolezza o della funzione rieducativa nella motivazione di merito.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione è reputata manifestamente infondata, non essendo ravvisabili profili di cattivo esercizio della funzione giurisdizionale nella motivazione scrutinata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio di motivazione è inammissibile se non si confronta con l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a isolare singoli passaggi della motivazione.
- Il diniego della non menzione della condanna può essere anche implicito, purché desumibile in modo univoco dalla motivazione complessiva e dalla valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- In tema di ricettazione, la mancata spiegazione della disponibilità del bene proveniente da delitto può costituire un indice probatorio della consapevolezza della provenienza illecita, se sorretta da motivazione logica e coerente.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni del diniego rese dal giudice di merito.
- Le censure che ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito, senza indicare un effettivo errore logico-giuridico, sono inammissibili perché generiche o meramente reiterative.
- Un motivo fondato su affermazioni meramente congetturali, non correlate al fatto per cui vi è stata condanna, non supera il vaglio di specificità richiesto nel ricorso per cassazione.
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