Ordinanza n. 948/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57922 del 30/07/2025, recentemente conosciuto, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dal Centro Scolastico Magnum; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura il Centro Scolastico Magnum, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR per la Campania, prot. n. 93769 del 1° dicembre 2026, di conferma di esecutività del decreto prot. n. 57922 del 30/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dal Centro Scolastico Magnum, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento della parità scolastica dell'istituto da essi frequentato, deducendo ragioni analoghe a quelle già fatte valere dall'ente gestore in un distinto giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti del diniego. Il giudice ha rilevato, in primo luogo, dubbi sulla legittimazione attiva e sull'interesse a ricorrere degli studenti: il provvedimento incide direttamente sulla posizione dell'ente gestore, unico destinatario dell'atto e unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di riconoscimento, mentre la posizione degli studenti sarebbe soltanto riflessa. La differenziazione della loro posizione non può derivare dalla mera scelta di iscriversi e frequentare quello specifico istituto. Sono stati inoltre rilevati dubbi sulla tempestività del ricorso, notificato e depositato il 12 marzo 2026 a fronte di un diniego del 30 luglio 2025. Quanto al periculum in mora, i ricorrenti lamentavano le conseguenze derivanti dal mancato riconoscimento della parità scolastica, ma il giudice ha considerato non preclusa la prosecuzione degli studi presso il medesimo istituto, con possibilità di sostenere gli esami da privatisti presso altri istituti individuati dall'USR su richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il fumus è escluso sia dai rilevanti dubbi sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere degli studenti, sia dai dubbi sulla tempestività dell'impugnazione. Il periculum non sussiste perché gli studenti possono proseguire il percorso di studi presso l'istituto frequentato e sostenere gli esami da privatisti presso altri istituti, da individuarsi dall'USR ove richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della complessiva vicenda.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di diniego della parità scolastica è indirizzato esclusivamente all'ente gestore, che è anche l'unico soggetto legittimato a presentare la relativa istanza, gli studenti dell'istituto non acquisiscono per ciò solo una legittimazione autonoma all'impugnazione: la loro posizione è qualificabile come interesse riflesso, non differenziato dalla mera scelta di iscriversi e frequentare quell'istituto.
- La mera iscrizione e frequenza di un determinato istituto scolastico non è sufficiente a differenziare la posizione degli studenti rispetto a un provvedimento che nega la parità scolastica all'ente gestore.
- In sede cautelare, rilevanti dubbi sulla legittimazione attiva, sull'interesse a ricorrere o sulla tempestività dell'impugnazione possono escludere il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora non sussiste quando gli studenti possono proseguire gli studi presso l'istituto frequentato e sostenere gli esami da privatisti presso altri istituti, individuati dall'amministrazione scolastica su richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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