Cassazione Penale, Sentenza n. 44118/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravante (il dispositivo parla di "equivalenza" mentre la motivazione riconosce la "prevalenza" delle attenuanti) e richiesta di correzione per errore materiale; 2) dedotta violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare (danno patrimoniale di speciale tenuità): il ricorrente sostiene che la Corte non ha rispettato il vincolo di rinvio e che, dati il rapporto percentuale tra somma distratta e passivo e il volume d'affari, nonché la restituzione di una somma, l'attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta; 3) censura per errata applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul primo motivo e infondati o inammissibili gli altri due. In dettaglio: il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. non rientrava nel perimetro del rinvio e, comunque, risultava manifestamente infondato nel merito (la valutazione del danno deve riferirsi al momento della consumazione del reato e la restituzione successiva rileva solo ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni di merito e a critica della motivazione non riconducibile a vizio di interpretazione della legge penale sostanziale. Il primo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato un errore materiale nel dispositivo e ha disposto la correzione, sostituendo la parola "equivalenza" con "prevalenza". Per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata confermata.
Norme richiamate
Riconosciuta come attenuante in relazione alla restituzione postuma; la Corte ha ritenuto che il rimborso successivo possa integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., ma non incide sulla valutazione del danno al momento della consumazione del reato.
art. 219 comma 3 legge fallimentare
Attenuante speciale per danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha ritenuto che la questione non rientrasse nel perimetro del rinvio e, comunque, che la valutazione debba riguardare la diminuzione patrimoniale al momento del reato, escludendo elementi successivi (quindi la restituzione postuma non giustifica il riconoscimento di questa attenuante).
Norma sulla determinazione della pena e sulle attenuanti. La Corte ha richiamato che la censura relativa alla determinazione della pena deve configurarsi come erronea interpretazione della legge penale per essere esaminabile in cassazione; critiche di merito alla valutazione delle circostanze competono al sindacato sulla motivazione, non a quello sulla legge.
Dispositivo che limita i motivi di cassazione all'erronea interpretazione della legge penale o alla sua errata applicazione; la Corte ha precisato la distinzione tra vizio di applicazione della legge (esaminabile ai sensi di questa norma) e censure in fatto o di motivazione, che sono inammissibili sotto questo profilo.
Massime di principio
- La discrepanza tra dispositivo e motivazione, se dovuta a un mero errore materiale, può essere corretta dalla Corte di cassazione indicando la correzione testuale necessaria.
- L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219 comma 3 legge fall.) va valutata in riferimento alla diminuzione patrimoniale al momento della consumazione del reato; eventi successivi (es. restituzione dopo il fallimento) non incidono su questa valutazione e possono al più giustificare altre attenuanti (es. art. 62 n.6 c.p.).
- Questioni non comprese nel perimetro del rinvio dalla precedente pronuncia di legittimità non possono essere riesaminate: chi impugna deve rispettare i limiti fissati dalla pronuncia di annullamento che ha disposto il rinvio.
- Le censure che riguardano la valutazione del fatto o la motivazione (criticando la ricostruzione probatoria) sono distinte dalle censure di diritto; per essere esaminabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. b) devono configurare un errore di interpretazione o applicazione della norma penale, non una divergenza sulla valutazione dei fatti.
- La restituzione del bene o del denaro dopo il reato può influire sul concorso di circostanze attenuanti generiche o su specifiche attenuanti previste dal codice penale, ma non modifica retroattivamente la entità del danno patrimoniale già verificatosi al momento della consumazione del reato.
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