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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34558/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura disposta in sostituzione di una misura più grave dopo la riqualificazione dell'addebito nell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità. Con istanza ai sensi dell'art. 299 c.p.p. aveva chiesto la revoca della misura o, in subordine, che questa fosse eseguita in Finlandia, dove risiede e lavora e dove dispone di permesso di soggiorno e carta d'identità validi fino al 18 agosto 2028. Il GIP del Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza il 9 aprile 2026; il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 18 maggio 2026 resa ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva rigettato l'appello. Con il primo motivo il ricorrente denunciava vizio di motivazione per omessa valutazione dei documenti finlandesi, rilevanti per il radicamento all'estero e per la prognosi cautelare. Con il secondo deduceva violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., contestando l'attualità del pericolo di reiterazione e di fuga alla luce della riqualificazione del fatto, della sua risalenza al 2021, del trasferimento in Finlandia da circa tre anni e dell'interruzione dei rapporti con il contesto in cui si assumeva operativa l'associazione. Con il terzo denunciava violazione del d.lgs. n. 36/2016 e della decisione quadro 2009/829/GAI, poiché i giudici di merito avevano omesso di esaminare la possibilità di eseguire in Finlandia la misura non detentiva, con controllo delle autorità dello Stato di esecuzione. Con il quarto lamentava violazione degli artt. 3 e 8 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che l'obbligo di risiedere in Italia per firmare quotidianamente gli impediva, nella sua condizione di cittadino extracomunitario titolare di permesso finlandese per lavoro, di svolgere attività lavorativa e lo esponeva a indigenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli. Ha rilevato che i giudici di merito avevano omesso di esaminare la richiesta subordinata di esecuzione in Finlandia della misura non detentiva, distinta dalla domanda di revoca: il d.lgs. n. 36/2016 consente l'esecuzione in un altro Stato membro nei presupposti previsti, e la documentazione prodotta attestava un regolare titolo di soggiorno in Finlandia. Ha inoltre ritenuto carente la motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, che dovranno essere rivalutate considerando la riqualificazione del fatto nell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità, la risalenza dei fatti al 2021, il tempo trascorso in misura cautelare e la situazione di residenza e soggiorno in Finlandia. Il Tribunale di rinvio dovrà provvedere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non ha disposto direttamente la revoca della misura né la sua esecuzione all'estero. Il dispositivo riportato si limita ad annullare.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    fin dall'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il ricorrente aveva prospettato la revoca della misura cautelare o la possibilità di eseguirla in Finlandia ai sensi del d. Igs. n. 36 del 2016.

    L'istanza di revoca o modifica della misura può porre al giudice anche la distinta questione delle modalità di esecuzione della misura; tale richiesta deve essere esaminata.

  • art. 310 c.p.p.

    Con ordinanza del 18 maggio 2026 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Badjie Salda, rigettava l'appello da quest'ultimo proposto avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 2026 che aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avanzata ai sensidell'art. 299 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata quale base dell'appello cautelare deciso dal Tribunale; la Corte ha annullato l'ordinanza resa in tale sede per omessa valutazione della richiesta di esecuzione all'estero e per carenze sulla rivalutazione delle esigenze cautelari.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Il d. Igs. n. 36 del 2016 consente l'esecuzione della misura cautelare non detentiva in uno Stato membro dell'Unione europea dove l'interessato ha la residenza oppure dove l'interessato vuole andare (in questo secondo caso occorre il consenso dello Stato di esecuzione), attribuendo i controlli alle Autorità dello Stato di esecuzione.

    Una misura cautelare personale non detentiva può essere eseguita nello Stato membro di residenza dell'interessato o, con il consenso dello Stato di esecuzione, nello Stato membro in cui questi intende recarsi; i controlli competono alle autorità dello Stato di esecuzione.

  • art. 5 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    In tema di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione europea delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, l'esecuzione della misura cautelare nello Stato di residenza dell'interessato dipende dalla decisione del giudice della cautela che impone una misura eseguibile anche in altro Stato membro dell'Unione europea e dalla volontà dell'interessato di acconsentire a siffatto tipo di esecuzione, e non dalla valutazione discrezionale del pubblico ministero il quale è tenuto a dare attuazione alla decisione del giudice, nelle forme previste dall'art. 5, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Rv. 281950-01).

    L'attivazione del meccanismo di esecuzione nello Stato di residenza dipende dalla decisione del giudice cautelare e dal consenso dell'interessato; il pubblico ministero non esercita una valutazione discrezionale, ma dà attuazione alla decisione nelle forme di legge.

  • decisione quadro 2009/829/GAI

    Il d. Igs. n. 36 del 2016 consente l'esecuzione della misura cautelare non detentiva in uno Stato membro dell'Unione europea dove l'interessato ha la residenza oppure dove l'interessato vuole andare (in questo secondo caso occorre il consenso dello Stato di esecuzione), attribuendo i controlli alle Autorità dello Stato di esecuzione.

    Nel quadro del reciproco riconoscimento europeo, una misura cautelare non detentiva può essere eseguita in altro Stato membro secondo i presupposti indicati, con controlli affidati alle autorità dello Stato di esecuzione.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Invero, anche su questo preliminare aspetto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari, appare carente, in considerazione degli elementi dedotti dal ricorrente, che aveva valorizzato la più favorevole riqualificazione giuridica del fatto nell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità (riqualificazione che aveva già comportato la sostituzione della misura più grave, applicata il 11 novembre 2025, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avvenuta con ordinanza del 18 dicembre 2025); la circostanza che i fatti contestati risalivano al 2021 (e, dunque, non emergevano ulteriori fatti in grado di "riempire" il cd. tempo silente); il tempo trascorso dall'inizio della sottoposizione a misura cautelare (pari a circa sei mesi al momento della pronuncia del Tribunale della libertà); la sua volontà di tornare in Finlandia, dove risiede da anni, godendo di permesso di soggiorno fino al 2028, così da allontanarsi definitivamente dai luoghi di commissione del reato e riprendere la propria vita in quello Stato.

    La valutazione delle esigenze cautelari richiede una motivazione che consideri concretamente gli elementi dedotti, tra cui la qualificazione del fatto, la distanza temporale dai fatti, il tempo trascorso sotto misura e le condizioni attuali di vita e residenza dell'interessato.

  • art. 275 c.p.p.

    Invero, anche su questo preliminare aspetto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari, appare carente, in considerazione degli elementi dedotti dal ricorrente, che aveva valorizzato la più favorevole riqualificazione giuridica del fatto nell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità (riqualificazione che aveva già comportato la sostituzione della misura più grave, applicata il 11 novembre 2025, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avvenuta con ordinanza del 18 dicembre 2025); la circostanza che i fatti contestati risalivano al 2021 (e, dunque, non emergevano ulteriori fatti in grado di "riempire" il cd. tempo silente); il tempo trascorso dall'inizio della sottoposizione a misura cautelare (pari a circa sei mesi al momento della pronuncia del Tribunale della libertà); la sua volontà di tornare in Finlandia, dove risiede da anni, godendo di permesso di soggiorno fino al 2028, così da allontanarsi definitivamente dai luoghi di commissione del reato e riprendere la propria vita in quello Stato.

    La scelta e il mantenimento della misura devono essere motivati tenendo conto, insieme alla persistenza delle esigenze cautelari, degli elementi concreti che incidono sull'adeguatezza della misura.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Avendo omesso il Tribunale di motivare al riguardo, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc, pen., che provvederà anche a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari.

    L'annullamento con rinvio demanda al Tribunale del riesame competente la nuova decisione, compresa la rivalutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), e 275 cod. proc. pen. in riferimento all'insussistenza e inattualità del pericolo di reiterazione e di fuga.

    La disposizione è indicata come parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso rilevando le omissioni e carenze motivazionali sui profili cautelari.

Massime di principio

  • La richiesta di esecuzione all'estero di una misura cautelare non detentiva è distinta dalla domanda di revoca: il giudice investito della questione deve esaminarla specificamente e non può ritenersi adempiente limitandosi a valutare l'assenza di elementi per revocare la misura.
  • Una misura cautelare personale non detentiva può essere eseguita nello Stato membro dell'Unione europea in cui l'interessato risiede; se l'interessato intende recarsi in un altro Stato membro, occorre il consenso dello Stato di esecuzione. I controlli spettano alle autorità dello Stato di esecuzione.
  • Nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, il giudice deve confrontarsi con gli elementi concreti dedotti, inclusi la qualificazione giuridica del fatto, la distanza temporale dai fatti, il tempo trascorso dall'applicazione della misura e la documentata residenza dell'interessato all'estero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

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