Cassazione Penale, Ordinanza n. 32958/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'esito sfavorevole già maturato in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i reati indicati in sentenza. L'unico motivo esaminato riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduceva censure già vagliate nei gradi di merito, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio ed era inoltre generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norme incriminatrici poste a base della condanna impugnata; il provvedimento non ne svolge interpretazioni di merito, limitandosi a richiamarle come titolo della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire il giudizio di merito con una diversa lettura degli elementi di fatto.
- È generico il motivo che non si misura puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; in tal caso il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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